C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/02/2020 – Delibera – gara del 9/ 2/2020 THARROS – CALCIO CAPOTERRA

gara del 9/ 2/2020 THARROS - CALCIO CAPOTERRA

Il Giudice Sportivo, - letto il rapporto arbitrale; - preso atto che al 38’ del 2° tempo a seguito della segnatura della rete dell’ 1- 2, quattro calciatori del Calcio Capoterra si dirigevano di fronte alla panchina occupata dai tesserati della Tharros ed esultavano “in modo provocatorio, con urla e gesti”, nei confronti degli avversari e che, immediatamente dopo, il Signor Nulchis Maurizio, allenatore della Tharros faceva ingresso nel terreno di gioco e colpiva con un violento pugno sul petto uno dei predetti calciatori del Calcio Capoterra, che rimaneva per alcuni minuti a terra, in conseguenza del colpo subito; - preso atto che in conseguenza di quanto sopra, tutti i giocatori e i tesserati di entrambe le squadre davano origine ad una rissa che durava cinque minuti e nel corso della quale i tesserati di entrambe le squadre si colpivano con pugni, schiaffi e spintoni; - rilevato che il direttore di gara, nonostante la confusione riusciva a individuare, tra i giocatori che colpivano altri giocatori, i signori Sperandio Federico, Pinna Francesco, Corda Ilario (rispettivamente nn. 6, 15 e 16 della Tharros) e Lucchesu Roberto, Maggio Luigi, Palmas Mauro (rispettivamente nn. 18, 22 e 14 del Calcio Capoterra); - rilevato che per i fatti descritti l’arbitro, ritenendo che non vi fossero più le condizioni per proseguire la gara, ne decretava la definitiva sospensione al 38’ del secondo tempo, sul risultato parziale di 1-2 a favore del Calcio Capoterra, riuscendo ad attirare l’attenzione dei due capitani per notificare loro predetta decisione, trovando gli stessi consenzienti nella non prosecuzione della partita, tanto che i medesimi, invitavano i tesserati delle rispettive società ad abbandonare il terreno di gioco e a dirigersi verso gli spogliatoi. In considerazione di quanto sopra descritto questo Giudice ritiene che non possano esservi dubbi che la responsabilità della sospensione della gara debba essere attribuita sia alla Tharros, che al Calcio Capoterra, in quanto la rissa sviluppatasi in campo è stata determinata dalla comune volontà dei tesserati di entrambe le società di partecipare alla violenta contesa. P.Q.M. DELIBERA - di infliggere ad entrambe le società, Tharros e Calcio Capoterra, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 e l’ammenda di € 150,00; - di squalificare l’allenatore Nulchis Maurizio (Tharros) sino al 15 giugno 2020; - di squalificare per 3 gare effettive i calciatori Sperandio Federico, Pinna Francesco, Corda Ilario (Tharros) e Lucchesu Roberto, Maggio Luigi, Palmas Mauro (Calcio Capoterra)

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