C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/02/2020 – Delibera – gara del 9/ 2/2020 PULA – ATLETICO SETTIMO
gara del 9/ 2/2020 PULA - ATLETICO SETTIMO
Il Giudice Sportivo, -visto il referto arbitrale; -rilevato che al 16' minuto del secondo tempo il calciatore nº 5 dell'Atletico Settimo Puddu Daniele, capitano della squadra, veniva espulso per aver insultato l'arbitro dopo una decisione tecnica dal medesimo assunta nei suoi confronti; -rilevato che, immediatamente dopo la notifica dell'espulsione all'interessato, i giocatori e un dirigente dell'Atletico Settimo circondavano con atteggiamento minaccioso l'arbitro, urlando frasi offensive ed inveendo nei suoi confronti; -rilevato che l'arbitro individuava tra gli autori della condotta sopra descritta: l'accompagnatore ufficiale dell'Atletico Settimo, Zunnui Giuseppe, il giocatore nº44 dell'Atletico Settimo, Doglio Alessandro e lo stesso Puddu Daniele il quale, immediatamente dopo si scagliava all'indirizzo del direttore di gara e, dopo averlo insultato, si sfilava la fascia di capitano tenendola aperta con le mani e spingendola, con forza, sul viso dell'arbitro in modo da coprirgli gli occhi; -rilevato che l'arbitro, a seguito di ciò, pur circondato da numerose persone, riusciva a divincolarsi e, temendo per la propria incolumità, decideva di sospendere definitivamente la gara, emettendo il triplice fischio e si dirigeva di corsa verso gli spogliatoi inseguito con atteggiamento minaccioso da Puddu Daniele che, solo grazie all'intervento del custode dell'impianto, veniva bloccato; -considerato che il comportamento del tesserato Puddu Daniele, capitano dell'Atletico Settimo, deve essere qualificato, ai sensi dell'art.36 comma 1 lett.b del C.G.S., come gravemente irriguardoso concretizzatosi in un contatto fisico, avendo egli spinto con forza la fascia di capitano sul volto dell'arbitro; -rilevato che l'arbitro ha espressamente denunciato nel referto che, a causa di tali fatti, non si trovava più nelle condizioni psicologiche per la prosecuzione della direzione della gara; -considerato che, ai sensi dell'art. 64 delle N.O.I.F. il direttore di gara deve astenersi dal far proseguire la gara quando, a suo giudizio, si verifichino fatti pregiudizievoli per la sua incolumità o tali da non consentirgli di dirigerla con piena indipendenza di giudizio. -ritenuto che i tesserati dell'Atletico Settimo, ex art. 10 del C.G.S. devono ritenersi responsabili dei fatti che hanno causato la sospensione della gara, al 16' del secondo tempo, sul punteggio parziale di 1-0 per la squadra del Pula, DELIBERA - a carico della Società Atletico Settimo la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 per il Pula, in quanto più favorevole; - a carico della Società Atletico Settimo la sanzione dell'ammenda di euro 100.00; - la squalifica del tesserato Doglio Alessandro (Atletico Settimo) per due gare effettive; - -la squalifica del tesserato Puddu Daniele (Atletico Settimo) a tutto il 30.06.2020.