C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/02/2020 – Delibera – gara del 16/ 2/2020 ASSEMINI CALCIO – FRASSINETTIELMAS VILLASOR

gara del 16/ 2/2020 ASSEMINI CALCIO - FRASSINETTIELMAS VILLASOR

Il Giudice Sportivo, letto il rapporto arbitrale, il relativo supplemento e rilevato che: - al 27'del secondo tempo, l'assistente di parte della Frassinetti Elmas Villasor, Balbina Pierluigi, precedentemente espulso dal campo, rivolgeva insulti all'indirizzo dell'allenatore dell'Assemini Calcio, Mura Francesco, il quale rispondeva insultando a sua volta il Balbina; - i calciatori presenti in campo si avvicinavo quindi alla tribuna nel tentativo di porre fine alla discussione di cui sopra e che a questo punto l'arbitro riferisce che "non essendo nelle condizioni psicofisiche per la prosecuzione della gara", ne decretava la "sospensione anticipata", senza riferire di alcun passo o azione formale da lui posti in essere, atti a invitare i tesserati a riprendere la disputa dell'incontro; - il direttore non descrive infatti situazioni che, oggettivamente, impedissero la ripresa del gioco, non avendo ritenuto nemmeno necessario chiedere la collaborazione dei capitani o dei dirigenti delle due squadre per far cessare un'eventuale condizione ostativa al regolare proseguimento dell'incontro; - l'arbitro, peraltro, non riferisce di aver dovuto adottare (o di aver tentato di notificare) alcun provvedimento disciplinare a carico di tesserati presenti nel recinto di gioco, nei frangenti sopra descritti o dopo la sospensione dell'incontro, né che siano stati posti in essere nei suoi confronti comportamenti minacciosi, ingiuriosi, irriguardosi, o tantomeno condotte che potessero pregiudicare la sua incolumità fisica; - ritenuto, per quanto sopra esposto, che all'origine della decisione dell'arbitro di sospendere anticipatamente la gara non emergono cause imputabili ad una delle due società, ma che tale provvedimento possa meramente ricondursi all'insorgenza di uno stato psicofisico non più idoneo alla sua direzione di gara, scevro da qualsiasi diretto condizionamento esterno. P.Q.M; - visto l'art. 10 comma 5 del C.G.S.; DELIBERA -la ripetizione della gara Assemini Calcio / Frassinetti Elmas Villasor, demandando al Comitato Regionale Sardegna di fissarne la data.

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