F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 125/TFN – SD del 19 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6865/266 pf21-22/GC/GR/ff del 14 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Fabrizio Cencia + altri – Reg. Prot. 117/TFN-SD
Decisione/0125/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0117/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Valentina Ramella – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 7 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6865/266 pf21-22/GC/GR/ff del 14 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Fabrizio Cencia, Alberto Novelli, Angelo Fanti, Valdimiro Ruzza e della società ASD Nuova Latina Isonzo, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota Prot. 6865/226pf21-22/GC/GR/ff del 14.3.2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1) il sig. Fabrizio Cencia, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (Allenatore Dilettante Terza Categoria codice 43.863), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli articoli 37, comma 1, 33, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, per aver prestato nel corso della stessa stagione sportiva 2021-2022 la doppia attività dapprima con la ASD Nuova Latina Isonzo, dove ha iniziato un progetto di collaborazione di circa tre settimane con Alberto Novelli in assenza di tesseramento, come peraltro dallo stesso pacificamente ammesso, e, successivamente, come Allenatore Responsabile della prima squadra per la ASD Atletico Pontinia, dal 13 ottobre 2021 in virtù di tesseramento;
2) il sig. Alberto Novelli, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (Allenatore UEFA B cod. 158.347), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli articoli. 37, comma 1, 33, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, per aver prestato nel corso della stessa stagione sportiva 2021-2022 la doppia attività dapprima con la ASD Nuova Latina Isonzo, dove ha iniziato un progetto di collaborazione di circa tre settimane con Fabrizio Cencia in assenza di tesseramento, come peraltro dallo stesso pacificamente ammesso, e, successivamente, come Allenatore Responsabile della prima squadra per la ASD Nuova Cos Latina, dal 27 ottobre 2021 in virtù di tesseramento;
3) il sig. Angelo Fanti, tesserato per la corrente stagione sportiva con la ASD Nuovo Latina Isonzo dal 26 ottobre 2021 quale Dirigente Accompagnatore, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF e all’art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nonostante la qualifica formale assunta in virtù del predetto tesseramento con la Società ASD Nuovo Latina Isonzo, per la stessa Società le funzioni di allenatore in assenza di regolare qualifica rilasciata dal Settore Tecnico ed in favore della squadra Allievi Under 17, per il campionato Provinciale di Latina, dal 31 ottobre 2021 a tutt’oggi, come risulta dalle distinte gara acquisite laddove viene indicato alla voce Allenatore;
4) il sig. Valdimiro Ruzza, tesserato per la corrente stagione sportiva quale Presidente e legale rappresentante della ASD Nuovo Latina Isonzo, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF e all’art.39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico per aver, nella sua qualità, consentito o comunque non impedito, rispettivamente, ai sigg.ri Cencia e Novelli di iniziare un progetto di collaborazione con la Società di circa tre settimane in difetto di tesseramento, ed al sig. Fanti, nonostante la qualifica formale di Dirigente Accompagnatore dallo stesso assunta in virtù di tesseramento, di svolgere, sempre in favore della stessa Società, le funzioni di allenatore in assenza di regolare qualifica rilasciata dal Settore Tecnico ed in favore della squadra Allievi Under 17, per il campionato Provinciale di Latina, dal 31 ottobre 2021 a tutt’oggi, come risulta dalle distinte gara acquisite laddove viene indicato alla voce Allenatore;
5) la Società ASD Nuova Latina Isonzo, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere rispettivamente sia dal proprio legale rappresentante che dagli altri tre soggetti così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “Notizia stampa in merito una presunta doppia attività svolta dal tecnico sig. Fabrizio Cencia - cod. 43863 - il quale, seppur tesserato con la società ASD Atletico Pontina, avrebbe prestato la propria collaborazione per la società ASD Nuovo Latina Isonzo”, trae origine dall’acquisizione di un’intervista resa dal deferito Cencia ad una testata locale in data 14.10.2021.
Nel corso delle indagini esperite sono stati acquisiti, tra gli altri, i fogli di censimento della società deferita, la documentazione relativa alle posizioni federali degli incolpati nonché le dichiarazioni di alcuni calciatori della ASD Nuova Latina Isonzo, oltre a quelle di tutti i deferiti.
Ritualmente notificata la comunicazione di chiusura delle indagini, veniva disposto il deferimento dinanzi al Tribunale.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento, la difesa del deferito Cencia depositava memoria difensiva eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e/o l’illegittimità del deferimento per essere asseritamente rimasto ignoto l’autore dell’esposto indicato negli atti di indagine. Eccepiva altresì la difesa l’inammissibilità del deferimento per violazione del termine di cui all’art. 125 CGS. Nel merito, la difesa contestava l’addebito concludendo per il proscioglimento. Nessuno degli altri deferiti si è costituito.
Il dibattimento
All’udienza del 7.4.2022, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’avv. Luca Sanzi, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Matteo Sperduti, in rappresentanza del sig. Fabrizio Cencia, quest’ultimo presente personalmente. Nessuno è comparso per le altre parti deferite.
Il rappresentante della Procura Federale, richiamato il contenuto del deferimento e chiesto il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa Cencia, ha concluso per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale d’udienza.
L’avv. Sperduti si è riportato al contenuto della memoria in atti e ha chiesto l’accoglimento delle relative conclusioni. Ha preso quindi la parola il signor Cencia che ha protestato la propria estraneità alle violazioni contestate.
La decisione
Vanno anzitutto esaminate le eccezioni preliminari formulate dalla difesa del deferito Cencia nella memoria in atti.
In via preliminare la difesa del Cencia ha eccepito l’inammissibilità e/o l’illegittimità del deferimento assumendo che il procedimento abbia preso avvio da una denuncia anonima non essendo stato identificato l’autore dell’esposto indicato in atti.
L’eccezione è infondata.
Il presente procedimento trae infatti origine dal contenuto delle dichiarazioni riportate nell’articolo dal titolo “Fabrizio Cencia: voglio tranquillizzare i colleghi, con il Nuovo Latina non ero tesserato”, acquisito dalla Procura Federale. La notitia criminis nel caso di specie è in sostanza pervenuta dallo stesso incolpato, rectius dalle dichiarazioni mai smentite dallo stesso rilasciate al giornalista Paolo Annunziata su una testata giornalistica locale, in ordine alle quali la Procura ha inteso disporre accertamenti. Detta situazione è all’evidenza del tutto diversa da un esposto o denuncia anonima, per i quali varrebbero certamente i principi giurisprudenziali indicati dalla difesa, atteso che nel caso di specie la Procura ha direttamente preso notizia di violazioni della normativa domestica di propria iniziativa e da fonte aperta, peraltro “firmata” dal giornalista citato.
Irrilevante è poi che nell’elenco degli atti di indagine l’articolo di stampa sia denominato come “esposto/denuncia”, trattandosi di una formula generica di definizione dell’avvio del procedimento che non incide sulla precisa natura della notitia criminis come sopra evidenziata.
Infondata è anche l’ulteriore eccezione formulata nella memoria in atti di inammissibilità del deferimento per violazione del termine di cui all’art. 125 CGS, peraltro neppure richiamata dalla difesa in sede di discussione a seguito delle precisazioni del rappresentante della Procura Federale presente in udienza.
Risulta infatti che la comunicazione della conclusione delle indagini sia stata ritualmente notificata ai deferiti con pec del 28.1.2022, con la concessione del termine di rito di giorni 15 per l’esercizio delle facoltà previste dall’art. 123 CGS. Orbene, avuto riguardo alla scadenza del termine concesso (12.2.2022), dalla quale decorre il termine per il Procuratore Federale per l’esercizio dell’azione disciplinare, è evidente che l’odierno deferimento, disposto il 14.3.2022, debba considerarsi tempestivo.
Nel merito, ritiene il Collegio che dagli atti non emerga la prova della contestata doppia attività ascritta ai deferiti Cencia e Novelli. Al di là delle generiche dichiarazioni di circostanza contenute nell’intervista che ha dato avvio al procedimento, infatti, non risulta in atti che i signori Cencia o Novelli abbiano svolto attività tecnica in favore della Nuova Latina Isonzo per la quale non erano stati tesserati, come peraltro dagli stessi ammesso.
I calciatori sentiti nella fase delle indagini preliminari, infatti, non sono stati in grado di affermare che i due deferiti abbiano preso parte attiva ad allenamenti o svolto altra attività rilevante rispetto alla squadra di appartenenza. Ed anzi, come si dirà infra, i giovani auditi sono stati tutti coerenti nell’indicare in Angelo Fanti il soggetto deputato dalla società allo svolgimento dell’attività di allenamento per la stagione 2021-2022.
La presenza del Cencia e del Novelli, pur dichiarata da alcuni calciatori e dallo stesso Novelli, non risulta si sia concretizzata in una specifica attività, ma al più sia consistita in una mera osservazione.
Gli stessi deferiti in sede di audizione, pur negando la contestazione loro mossa, hanno offerto una spiegazione coerente alla loro presenza agli allenamenti indicandola in un progetto di collaborazione per la riorganizzazione del settore giovanile mai realizzatosi per assenza di ragazzi iscritti.
A parere del Collegio, tali rapporti - meramente prodromici allo svolgimento di una attività in seno ad una società sportiva - ove non concretizzatisi in alcuna specifica interazione con i calciatori o con gli altri componenti dello staff tecnico, non sono idonei a fondare la violazione dell’art. 4 CGS, contestata in relazione agli artt. 37, comma 1, 33, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF.
Ritiene il Tribunale che l’art. 40, comma 1 del Regolamento richiamato, nel vietare ai tecnici di tesserarsi o svolgere, indipendentemente dal tesseramento, attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, pare presupporre un minimo substrato di concretezza delle due diverse attività svolte, di guisa che - ove tale substrato concreto manchi o non ne risulti la prova nei termini previsti dal codice di giustizia sportiva - la condotta non può dirsi sussumibile nella fattispecie.
In tal senso pare peraltro deporre la stessa formulazione dell’incolpazione nella quale non viene contestata al Cencia e al Novelli alcuna specifica e concreta attività, ma solo la partecipazione ad un progetto di collaborazione. Progetto che, dalle stesse dichiarazioni del Cencia e del Novelli, che lo hanno ammesso, era sì volto riorganizzazione del settore giovanile della Nuova Latina Isonzo, ma in realtà non si è mai concretizzato per assenza di giovani calciatori che vi partecipassero.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio non raggiunta la prova della responsabilità di Cencia e Novelli in ordine alle violazioni agli stessi ascritte.
Quanto alla posizione del Fanti, come sopra accennato, tutti i calciatori sentiti nella fase delle indagini preliminari hanno riconosciuto nel deferito il soggetto che svolgeva presso la Nuova Latina Isonzo la funzione di allenatore pur non essendo iscritto nei Ruoli previsti.
Nello stesso senso depone la documentazione acquisita dalla Procura Federale nella fase delle indagini (distinte di gara) dove alla voce “allenatore” è indicato il nominativo del deferito.
Lo stesso Fanti, peraltro, ha ammesso l’addebito in sede di audizione in data 17.12.2021, aggiungendo che la società non dispone di tecnici tesserati.
Alla luce di quanto sopra, risulta provata della responsabilità del deferito.
Quanto al Ruzza, presidente e legale rappresentante della Società rileva il Tribunale che quest’ultimo, in sede di audizione, non ha offerto alcun elemento a discarico rispetto alla condotta accertata in capo al Fanti.
Ed anzi, proprio dalle dichiarazioni del deferito, il quale si è limitato a dichiarare di aver delegato ad altri la gestione societaria e di non essere a conoscenza delle relative dinamiche, emerge con chiarezza l’omissione di ogni attività volta ad impedire le condotte contestate e a vigilare sull’operato dei propri collaboratori.
Dall’affermazione dei deferiti discende quella diretta ed oggettiva della Società Nuova Latina Isonzo.
Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene equa la sanzione indicata dal rappresentante della Procura Federale quanto al Fanti, attesa la gravità dell’assunzione di fatto da parte del medesimo di una qualifica tecnica in assenza di iscrizione ai relativi ruoli.
Quanto invece al Ruzza, tenuto conto della ritenuta assenza di responsabilità del Cencia e del Novelli, il Collegio ritiene equo ridurre le richieste nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg.ri Fabrizio Cencia e Alberto Novelli.
Irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Angelo Fanti, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per il sig. Valdimiro Ruzza, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Nuova Latina Isonzo, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Ramella Carlo Sica
Depositato in data 19 aprile 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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