F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 258/CSA pubblicata il 19 Aprile 2022 – A.S.D. Nocerina 1910

Decisione n. 258/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 265/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente

Savio Picone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 265/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Nocerina Calcio 1910,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 12 del 06.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.04.2022, il dott. Savio Picone;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Nocerina Calcio 1910 ha proposto reclamo avverso le sanzioni dell’ammenda di euro 2.000,00 e disputa di una gara a porte chiuse, inflitte dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Nocerina Calcio 1910 / Città di Fasano del 3.04.2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento qui impugnato: “Per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato una bottiglietta piena di acqua all'indirizzo della panchina avversaria, la quale cadeva sul terreno di gioco dopo avere sfiorato la testa dell'allenatore della società ospitata. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica di cui al CU n.16/CS”.

Secondo la prospettazione della società reclamante, in sintesi: la piccola bottiglia d’acqua lanciata dalla tribuna sarebbe stata semivuota, non avrebbe causato pericoli o lesioni ad alcuno, essendo finita a circa un metro di distanza dall’allenatore della Città di Fasano; in seguito, la società si sarebbe adoperata per identificare l’autore del lancio ed allontanarlo, con l’intervento degli stewards; la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe, pertanto, sproporzionata ed ingiusta.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 13 aprile 2022, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo possa essere accolto solo in parte e limitatamente alla misura dell’ammenda.

Nel merito, si legge nel referto di gara che “(…) Al 42’ del primo tempo veniva lanciata dalla tribuna centrale, nella quale risiedevano i tifosi della società ospitante Nocerina Calcio 1910, una bottiglietta piena d’acqua verso la panchina nella quale risiedeva la società ospitata Città di Fasano. La stessa bottiglia sfiorava la testa dell’allenatore della società Città di Fasano e cadeva dentro il terreno di gioco”.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61 C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle risultanze dei referti, ritiene che la gravità del fatto sia stata univocamente accertata e descritta nel rapporto arbitrale. Ivi si attesta, infatti, che la bottiglietta è stata lanciata dalla tribuna proprio all’indirizzo della panchina della squadra ospite ed ha sfiorato la testa dell’allenatore.

Come è noto, l’art. 26, C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità delle persone e che venga loro comminata la sanzione dell’ammenda (nella misura di cui al comma 4, per le società non appartenenti alla sfera professionistica). Inoltre, per le ipotesi di recidiva (qui accertata dal Giudice Sportivo e non contestata dalla reclamante), il comma 3 della medesima norma prevede, oltre all’ammenda, l’ulteriore sanzione dell’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e).

E’ perciò condivisibile, e deve essere per tale capo confermata, la decisione del Giudice Sportivo, restando escluse le invocate attenuanti ex art. 13 C.G.S., non avendo la società reclamante provato di aver adottato concrete misure di prevenzione dei comportamenti violenti all’interno dello stadio; né rileva l’asserita identificazione del responsabile del lancio della bottiglietta ed il suo allontanamento, non risultando che ne sia stata fatta adeguata segnalazione alle Forze di Polizia al fine di consentire l’adozione dei conseguenti provvedimenti di pubblica sicurezza (tra i quali il divieto temporaneo di assistere ad eventi sportivi).

Quanto all’ammenda, comminata dal Giudice Sportivo nella misura di euro 2.000,00, tenuto conto che si è trattato pur sempre di un gesto isolato, ancorché sconsiderato, e della concorrente misura afflittiva irrogata, la stessa può essere ragionevolmente ridotta ad euro 1.000,00.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00 (mille/00). 

Conferma nel resto. 

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                       IL VICE PRESIDENTE

Savio Picone                                                               Fabio di Cagno

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

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