C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 14/01/2021 – Delibera – Campionato di Eccellenza Reclamo proposto Società A.S.D. Ilvamaddalena 1903 Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 22 del 22.10.2020 e Comunicato Ufficiale n° 25 del 29.10.2020. Gara Ilvamaddalena 1903 / Idolo del 18.10.2020.
Campionato di Eccellenza Reclamo proposto Società A.S.D. Ilvamaddalena 1903 Avverso la delibera del Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 22 del 22.10.2020 e Comunicato Ufficiale n° 25 del 29.10.2020. Gara Ilvamaddalena 1903 / Idolo del 18.10.2020.
Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 22.10.20 del Comitato Regionale Sardegna, sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale e negli allegati supplementi relativi alla gara di cui in epigrafe, deliberava di squalificare, per condotta violenta nei confronti dell’arbitro, fino a tutto il 30 aprile 2023 il calciatore Filinesi Vincenzo (portiere della Società Ilvamaddalena, di anni 40), specificando la validità di detta sanzione ai fini dell’applicazione delle misure amministrative deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza. Successivamente, con ulteriore delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 29.10.20 del Comitato Regionale Sardegna, lo stesso Giudice Sportivo, rilevato che l’arbitro, a seguito della violenza subita, era stato costretto a porre termine anticipatamente all’incontro quando le squadre si trovavano sul risultato di parità di 1 a 1, disponeva, a carico della Società Ilvamaddalena, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 a favore della Società Idolo.
Dal referto arbitrale e dalle allegate relazioni del direttore di gara e dei due assistenti, si evince che, quasi allo scadere del secondo tempo, il calciatore Filinesi, a seguito della convalida di una rete segnata dall’Idolo, rincorreva l’arbitro e, dopo essersi aggrappato alla sua divisa, lo colpiva con una violenta ginocchiata alla coscia destra, provocandogli dolore e facendolo barcollare e zoppicare; quindi continuava a molestarlo sputandogli in faccia e proferendo nei suoi confronti frasi oltraggiose e minacce di morte, soprattutto dopo che egli ebbe estratto il cartellino rosso. A seguito di ciò l’arbitro, resosi conto della situazione ostile creatasi e non avendo più la serenità per proseguire nella direzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente, emettendo il rituale triplice fischio. Anche dopo il suo rientro negli spogliatoi, il direttore di gara continuava ad essere oggetto di ingiurie e minacce da parte del calciatore. Dalla documentazione in atti risulta che l’arbitro, alcune ore dopo l’incontro, si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tempio Pausania, dove gli veniva riscontrato un “trauma coscia destra da riferita aggressione fisica” con prognosi di gg.2; quindi, visitato la mattina successiva presso il Reparto di Ortopedia dello stesso Ospedale, veniva sottoposto ad una ecografia muscolo – tendinea destra, dalla quale emergeva un “ematoma terzo medio coscia destra, sulla superfice laterale, post-trauma” con prognosi di gg. 15 e necessità di bendaggio e prescrizione di analgesici al bisogno. La Società Ilvamaddalena ha presentato rituale reclamo avverso le suddette decisioni, chiedendo; - la riduzione della squalifica comminata al calciatore Vincenzo Filinesi in misura non superiore a mesi sei; - la ripetizione della partita o, in via subordinata, la conferma del risultato di parità in corso al momento della sospensione della gara. Nella motivazione del reclamo, pur riconoscendosi la scorrettezza del comportamento del Filinesi riguardo alle frasi ingiuriose e minacciose da lui rivolte all’arbitro, si nega che egli abbia volontariamente commesso atti di violenza; secondo la Società reclamante, il calciatore, lamentando di avere subito un fallo da parte di un giocatore avversario durante l’azione che aveva condotto alla segnatura di un goal dell’Idolo, si sarebbe precipitato velocemente verso il centrocampo, dove si trovava il direttore di gara, per contestare la sua decisione e, nello slancio, avrebbe impattato involontariamente contro di lui. La reclamante nega poi che l'arbitro si sia trovato nelle condizioni di non poter proseguire la gara, in quanto continuava a spostarsi agevolmente da una parte all'altra del campo. Inoltre non sarebbe provato che la partita fosse ancora in corso al momento dei fatti, poichè nel referto di gara la sospensione dell'incontro viene individuata al 45' del secondo tempo, mentre, solo nel supplemento redatto successivamente, si indica tale evento al 44'. Infine nel reclamo si esclude che dal comportamento del calciatore sia derivata una lesione personale in danno dell'arbitro, in quanto dalla certificazione medica prodotta emergerebbe solo un insignificante versamento sanguigno inidoneo a cagionare qualsiasi limitazione funzionale della gamba interessata. Il legale rappresentante della Società Ilvamaddalena è stato sentito dalla Corte in videoconferenza, mentre la controinteressata Società Idolo non ha inviato alcuna memoria a proprio sostegno nè ha chiesto di essere sentita. Il predetto legale rappresentante ha ribadito le richieste di cui sopra, riallacciandosi a tutto quanto già esposto nell'atto di reclamo; in particolare ha confermato l'assenza da parte del Filiniesi di qualsiasi volontà di usare una condotta violenta nei confronti dell'arbitro ed ha insistito sulla presunta discrasia tra gli orari indicati nel rapporto e nel relativo supplemento per sostenere che, al momento del diverbio, la partita di fatto fosse già terminata. La reclamante ha poi richiesto a questa Corte di visionare un filmato da cui emergerebbe la veridicità di quanto da essa sostenuto in ordine allo scontro fisico tra il proprio calciatore e l'arbitro. La Corte non può aderire a tale richiesta in quanto, come statuito dall'articolo 61 comma 2 C.G.S., gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare riprese televisive soltanto al fine di provare che il soggetto indicato nei documenti ufficiali quale ammonito, espulso o allontanato è diverso dall'effettivo autore dell'infrazione, e non quindi per valutare una condotta violenta che sia stata già refertata dall'arbitro, come nel caso in questione. Dagli atti del procedimento, in particolare dalle dichiarazioni rilasciate dall'arbitro e dai due assistenti, si evince con certezza che il comportamento del calciatore Filinesi costituisce una condotta violenta nei confronti di ufficiale di gara, così come delineata dall'articolo 35 comma 1 C.G.S. Si è trattato indubbiamente di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale che si è concretizzato in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da volontaria aggressività. Risulta inequivocabilmente che il calciatore, subito dopo la convalida della rete, si precipitava con veemenza, correndo per quaranta metri, in direzione dell'arbitro, scagliandosi su di lui, afferrandolo con forza all'altezza del petto e colpendo violentemente la sua coscia con il ginocchio. La versione della reclamante, secondo cui lo scontro sarebbe stato involontario, non è in alcun modo attendibile, tenuto conto della forza esercitata dal Filinesi e degli sputi e del linguaggio gravemente offensivo e minaccioso in direzione dell'arbitro con cui egli accompagnava la sua condotta violenta. La fattispecie rientra sicuramente nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 35 C.G.S. ( che prevede come sanzione minima la squalifica per anni due), in quanto dal comportamento violento è derivata una lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da una struttura ospedaliera pubblica; e nessun dubbio può esservi, in relazione a quanto concordemente affermato dalla scienza medica, che il diagnosticato ematoma costituisca una lesione. La Corte, pertanto, rilevato che la condotta violenta è aggravata dalla condotta ingiuriosa e minacciosa realizzata contestualmente, valuta equa la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2023, così come disposto dal Giudice Sportivo. Per quanto attiene al risultato della gara, la Corte ritiene non rilevante la questione sollevata dalla reclamante circa la presunta incertezza in ordine all'esatto minuto in cui si svolgevano i fatti. La discrasia è solo apparente; dal referto si rileva che il 44' è il minuto della segnatura del goal ed è peertanto verosimile che la squalifica e la sospensione siano pervenute al 45', considerato che è certamente trascorso un minuto circa tra la realizzazione della rete e il momento in cui il calciatore, dopo aver percorso 40 metri, raggiungeva e attingeva l'arbitro. Comunque una partita termina solo quando lo decreta l'arbitro e non vi sono dubbi che, al momento in cui il direttore di gara ha subito la violenza, la partita fosse ancora in corso, in quanto non ne era stata affatto disposta la fine. L'arbitro ha poi piena facoltà di decidere la sospensione della gara qualora si verifichino fatti o situazioni da lui ritenuti gravemente pregiudizievoli per l'incolumità propria o di altri. Pertanto, considerato che il fatto di violenza posto in essere contro il direttore di gara da parte di un calciatore della Società Ilvamaddalena ha certamente influito sul regolare svolgimento della partita, che - si ribadisce – non era ancora terminata, la Corte ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo di sanzionare la suddetta Società, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 C.G.S., con la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. La Corte, pertanto DELIBERA di rigettare il reclamo della Società Ilvamaddalena e di confermare in toto le delibere del Giudice Sportivo sopra indicate DISPONE l’incamero del contributo.
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