C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 06 del 23/07/2020 – Delibera – Deferimento Giordanelli, Ciresa, Nieddu e C.U.S. Sassari

 

Deferimento Giordanelli, Ciresa, Nieddu e C.U.S. Sassari

 

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) Il Signor NICOLA GIORDANELLI, all’epoca dei fatti Presidente della Società C.U.S. SASSARI per risponde della violazione degli articoli 1 bis comma 1 e 10, comma 2 del CGS vigente all'epoca dei fatti, anche in relazione agli articoli 7, comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Tomaso Nieddu nella gara del Campionato Regionale di Promozione C.U.S. SASSARI- OZIERESE dell'8 ottobre 2017; 2) Il Signor SANDRO CIRESA, indicato come Dirigente accompagnatore della Società Cus Sassari, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'articolo 1 bis commi 1 e 5 del CGS vigente all'epoca dei fatti, anche in relazione agli articoli 7, comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della Società C.U.S. SASSARI nella gara del Campionato Regionale di Promozione C.U.S. SASSARI – OZIERESE 1926 dell'8 ottobre 2017 in cui è stato impiegato in posizione irregolare in quanto non tesserato, il calciatore Tomaso Nieddu sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del predetto calciatore consegnata al direttore di gara e consentendo, così, che il medesimo partecipasse alla gara di cui sopra senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; 3) Il Signor TOMASO NIEDDU, calciatore schierato per la Società C.U.S. SASSARI all'epoca dei fatti, per rispondere 1 bis commi 1 e 5 del CGS vigente all'epoca dei fatti, anche in relazione agli articoli 10 comma 2 del CGS e agli articoli 39 e 43 delle NOIF, per avere preso parte alla gara del Campionato Regionale di Promozione C.U.S. SASSARI - OZIERESE 1926dell'8 ottobre 2017, nelle file della Società C.U.S. SASSARI, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; 4) La Società C.U.S. SASSARI per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente all'epoca dei fatti, per il comportamento posto in essere dei propri tesserati come sopra descritto; Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale, nonché alla presenza del Presidente NICOLA GIORDANELLI e del suo legale che ha patrocinato il predetto Presidente e la Società C.U.S. SASSARI Il Procuratore Federale ha chiesto, sostenendo la responsabilità dei deferiti, di infliggere al Presidente GIORDANELLI e al Dirigente Accompagnatore CIRESA la sanzione della inibizione per la durata di mesi tre, per la Società C.U.S. SASSARI la sanzione di un punto di penalizzazione e 300 euro di ammenda, per il calciatore Tomaso Nieddu la sanzione di tre giornate di squalifica. I deferiti Presidente NICOLA GIORDANELLI e la Società C.U.S. SASSARI, all’udienza odierna, hanno richiesto di accedere al rito alternativo del patteggiamento. Le parti hanno richiesto congiuntamente, ai sensi dell’articolo 23 del previgente Codice (articolo 127 del vigente CGS) di applicare ai predetti una sanzione ridotta nei seguenti termini: per la società C.U.S. Sassari: sanzione base: 1 punto di penalizzazione e 210 euro di ammenda; sanzione finale: 1 punto di penalizzazione ed euro 140 di ammenda; per il presidente Nicola Giordanelli: sanzione base: mesi tre di inibizione; sanzione finale con riduzione di 1/3 della sanzione per applicazione del patteggiamento Il Tribunale reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni pertanto dichiara l’efficacia dell’accordo. Il Tribunale, per questi motivi, delibera di applicare, su richiesta delle parti: Alla Società C.U.S. SASSARI la sanzione di un punto di penalizzazione ed euro 140 di ammenda e al Presidente NICOLA GIORDANELLI la sanzione della inibizione per la durata di mesi due. Quanto alla posizione dei deferiti CIRESA SANDRO e del calciatore TOMASO NIEDDU ritiene il Tribunale raggiunta la prova della loro responsabilità negli atti istruttori trasmessi dalla Procura Federale e in particolare dal contenuto della nota trasmessa alla Procura da parte della OZIERESE 1926, dal referto arbitrale e dall'estratto della banca dati relativo al calciatore NIEDDU e dalla lettura dei fogli di censimento della Società C.U.S. SASSARI.

ll Tribunale reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalla Procura Federale e congrua la sanzione sportiva richiesta per il CIRESA e per il NIEDDU che vengono quindi conseguentemente condannati il CIRESA alla sanzione di mesi tre di inibizione e il calciatore NIEDDU TOMASO alla sanzione di tre giornate di squalifica da scontarsi nel prossimo Campionato 2020-2021. P.Q.M. Il Tribunale dichiara di infliggere le seguenti sanzioni sportive ai deferiti, ritenendo fondato l'addebito a ciascuno di essi contestato: - alla Società C.U.S SASSARI la sanzione di 1 punto di penalizzazione ed euro 140 di ammenda; - al Presidente NICOLA GIORDANELLI la sanzione di mesi due di inibizione; - al Dirigente CIRESA SANDRO la sanzione di mesi tre di inibizione; - al calciatore NIEDDU TOMASO la sanzione di tre giornate di squalifica.

 

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