C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 08/10/2020 – Delibera – gara del 27/ 9/2020 VECCHIO BORGO S.ELIA – ULASSAI

gara del 27/ 9/2020 VECCHIO BORGO S.ELIA - ULASSAI

La Società Pol. Ulassai ha proposto ricorso, pervenuto in termini a questo Giudice, lamentando la partecipazione alla gara, nelle file della Società Vecchio Borgo S.Elia, del calciatore Serreli Pierluigi che non aveva titolo a parteciparvi perché in posizione irregolare e chiedendo l'applicazione, nei confronti della controparte, della sanzione sportiva della perdita della gara, terminata col punteggio di 4-0 in favore del Vecchio Borgo S.Elia; a sostegno del ricorso viene precisato che il calciatore Serreli Pierluigi non era legittimato a prendere parte alla gara che qui interessa in quanto non avrebbe scontato la squalifica per una gara per recidività in ammonizioni al medesimo inflitta dal Giudice Sportivo, così come riportata nel C.U. n 34 del 05.03.2020 del C.R. Sardegna L.N.D., - la Società Vecchio Borgo S.Elia non ha fatto pervenire memorie; - la decisione sul gravame è stata fissata per il giorno 08.10.2020; Il ricorso è fondato e merita accoglimento; - visto il rapporto arbitrale della gara in epigrafe e riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Serreli Pierluigi nato il 7.02.1995, partecipava alla gara in esame nelle file del Vecchio Borgo S.Elia, inserito in distinta col numero 7 e riscontrato, altresì, che il predetto risultava squalificato per una giornata a seguito del ricordato provvedimento sanzionatorio del G.S. pubblicato nel C.U. n 34 di questo Comitato Regionale e che non risulta aver scontato tale sanzione; - ritenuto, pertanto, che la Società Vecchio Borgo S.Elia non abbia fatto buon uso della norma che prevede che "le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella Stagione Sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione successiva anche se il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società" (art. 21, comma 6 C.G.S.); - acclarato che il calciatore Serreli ha dunque preso parte alla gara indicata in oggetto senza averne titolo, in posizione irregolare; visti gli artt. 10 e 65 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA - di irrogare a carico della Società Vecchio Borgo S.Elia la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 in favore della Società Ulassai; - di inibire a tutto il 16.10.2020 il Dirigente accompagnatore Uff.le Giacobbe Sandro (Vecchio Borgo S.Elia), per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara un calciatore squalificato.

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