C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 15/10/2020 – Delibera – gara del 3/10/2020 POSADA – F.B.C. CALANGIANUS 1905

gara del 3/10/2020 POSADA - F.B.C. CALANGIANUS 1905

Il Giudice Sportivo, - letti gli atti di gara; - letti il ricorso del Pol. D. Posada; - letta la memoria difensiva del F.B.C. Calangianus 1905; - considerato che col reclamo si eccepisce la posizione irregolare del calciatore Milia Luca del F.B.C. Calangianus 1905 che, già squalificato come da C.U. nº 34 del 2020, aveva comunque partecipato alla partita in epigrafe, con ciò non scontando la gara di squalifica; -considerato che effettivamente che il Milia non avrebbe dovuto partecipare alla gara in epigrafe perché squalificato; - considerato che la reclamata, nella sua memoria difensiva a firma dell'Avv. Ruiu, fa questioni sul preannuncio di reclamo fatto non alla PEC del FBC Calangianus 1905, ma all'indirizzo e-mail e che così sarebbe stato violato l'art.53, 1º comma del C.G.S. nel quale si dispone che tutti gli atti del procedimento disciplinare siano trasmessi con PEC; - considerato che la reclamata omette di considerare che l'art. 142 comma 3 del C.G.S.., che prevedeva per il 01.07.2020 l'entrata in vigore dell'art. 53, 1º comma, ha subito uno "slittamento" per cui entrerà in vigore il prossimo 01.07.2021; - considerato poi che nella memoria difensiva non si fa questione di "non aver ricevuto gli atti" del reclamo spediti dalla reclamante, ma solo della forma usata, a guisa che, proprio avere espresso "funditus"le proprie ragioni, depone nel senso che gli atti di reclamo hanno raggiunto lo scopo di mettere la reclamata nelle condizioni di interloquire nel presente procedimento. Mentre cosa diversa sarebbe potuta essere se la reclamata avesse affermato di non aver ricevuto alcun atto di reclamo, per cui si sarebbe potuta porre la questione della ricezione effettiva degli atti di reclamo sempre da parte della reclamata; -considerato ancora che, nella memoria difensiva, la reclamata emargina un indirizzo PEC (fbbc@pec.it; vedi pag. 2 punto 4) che, a suo dire, avrebbe dovuto essere utilizzato dalla reclamante per le comunicazioni di rito di questo procedimento. In realtà questa PEC è risultata inesistente (e peraltro depositata ufficialmente solo in data 8.10.2020, ben oltre il termine previsto per l'invio del preannuncio di ricorso), giacché è agli atti di questo Giudice la prova che il tentativo fatto dal Comitato di comunicare a questa PEC la data di decisione del ricorso (15.10.2020) è risultato vano, posto che il provider "Aruba" ha reso nota di "indirizzo non valido", tanto che con successiva nota del 10.10.2020 la reclamata rappresentava al Comitato che la PEC era "fbcc1905@pec.it", ragion per cui se anche la reclamante avesse spedito gli atti del reclamo alla PEC indicata dapprima dalla reclamata (fbcc@pec.it) gli stessi non sarebbero stati ricevuti dal F.B.C: Calangianus 1905 data la non validità di questo indirizzo PEC; - preso atto che nelle stesse memorie presentate dal F.B.C: Calangianus 1905, la resistente eccepisce sia in ordine al mezzo utilizzato dalla ricorrente per l'inoltro alla controparte dei motivi del reclamo (che a suo dire non sarebbero stati trasmessi con mezzo idoneo poiché spediti con "raccomandata semplice" senza avviso di ricevimento), sia sulle allegazioni, asserendo che non fossero state unite le prove a sostegno dei motivi esposti dalla reclamante, in violazione, a dire della reclamante, di quanto disposto del comma 3 dell'art. 67 del C.G.S.; - che in ordine alle ultime due eccezioni avanzate dalla resistente nelle proprie memorie, si evidenzia preliminarmente che, secondo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del vecchio C.G.S., stante la ricordata entrata in vigore differita del comma 3 dell'art.142 del C.G.S. vigente, i mezzi di trasmissione dei motivi dei reclami sono " lettera raccomandata o mezzo equipollente", senza specifica prescrizione dell'utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento. Quanto alle allegazioni delle prove, si evidenzia che la reclamante nei motivi del gravame, ha specificatamente richiamato due essenziali documenti ufficiali, che sono da intendersi pacificamente conosciuti dalla controparte e da questo Giudice (C.U. nº 34 2019/2020 e distinta ufficiale di gara della società F.B.C. Calangianus) e che pertanto la conoscenza di alcuna prova decisiva è stata omessa. DELIBERA - di accogliere il reclamo proposto dalla Pol. D. Posada e di irrogare a carico del F.B.C. Calangianus 1905 la punizione sportiva della gara per 3 a 0 in favore del Posada; - di inibire a tutto il 21.10.2020 il dirigente accompagnatore Cassitta Gino (F.B.C. Calangianus 1905) per aver inserito in distinta e aver fatto partecipare alla gara calciatore squalificato. Resta vigente, a decorrere dal giorno successivo alla gara in esame, la giornata di squalifica a carico del calciatore Milia Luca, che non si considera scontata in occasione del predetto incontro. Dispone la restituzione del contributo versato.

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