C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 15/10/2020 – Delibera – gara del 4/10/2020 ISILI – VIRTUS S.SPERATE 2002
gara del 4/10/2020 ISILI - VIRTUS S.SPERATE 2002
La Società Virtus S.Sperate 2002 ha proposto "formale reclamo avverso regolarità alla gara posta in calendario il 4 ottobre 2020, del Campionato di 1^categoria del girone "B" tra la Società ASD POL.ISILI e la ASD VIRTUS S.SPERATE 2002" per la posizione irregolare del calciatore Casadio Thomas, nato il 12/07/2004 matricola 6941410, il quale prendeva parte alla gara al minuto 12 del 2ºtempo con il numero di maglia 19. Il reclamo è pervenuto in termini a questo Giudice e la Società Pol. Isili non ha fatto pervenire memorie. La decisione sul reclamo è stata fissata per il giorno 15.10.2020. Il reclamo deve dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art.49, comma4 del C.G.S., "...i reclami sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica". Orbene, il reclamo in parola difetta, evidentemente, di uno dei predetti requisiti, non contenendo alcun riferimento, neppure generico, alle ragioni per le quali la posizione del calciatore Casadio sarebbe irregolare. Il reclamo in parola pertanto, a mente di quanto prevede il comma 4, ultimo periodo, della citata disposizione, deve essere dichiarato inammissibile. PQM -Dichiara inammissibile il reclamo; -Dispone l'incamero del previsto contributo; -Omologa il risultato della gara in epigrafe con il risultato, conseguito sul campo, di 5 a 0 a favore della Società ISILI.