C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 22/10/2020 – Delibera – gara del 18/10/2020 ILVAMADDALENA 1903 – IDOLO
gara del 18/10/2020 ILVAMADDALENA 1903 - IDOLO
Il Giudice Sportivo, - letti gli atti di gara, compresi i supplementi di rapporto dei due assistenti; - considerato che l'arbitro, come anche confermato dai due assistenti, al 45º minuto del 2º tempo, allorché convalidava la rete segnata dall'Idolo, veniva rincorso dal portiere dell'Ilvamaddalena, Filinesi Vincenzo, che si aggrappava alla sua divisa di gara e poi lo colpiva con una violenta ginocchiata alla coscia della gamba destra, a causa della quale l'arbitro è stato costretto a piegarsi su sé stesso e a zoppicare. Non contento di quanto fatto, il Filinesi minacciava di morte l'arbitro, tanto da indurre un compagno di squadra a bloccarlo fisicamente, La condotta gravemente minacciosa veniva replicata dal Filinesi anche in più momenti successivi all'aggressione fisica subita dall'arbitro; - considerato che l'arbitro e gli assistenti segnalano pure il comportamento del Dirigente Accompagnatore Deleuchi Giovanni, il quale negava che l'arbitro fosse stato aggredito e lo disturbava mentre tentava di mettersi in contatto coi Carabinieri per avere tutela adeguata dalla Forza Pubblica per la incolumità sua e degli assistenti; - considerato che all'arbitro dall'ASL competente cui si era rivolto, è stata diagnosticata, anche grazie all'ausilio di strumento ecografico, un "ematoma terzo medio coscia destra, sulla superficie laterale, posttrauma" con prognosi di 5/7 giorni, con ciò risultando osservato l'art. 35 comma 4 C.G.S. circa la prova della lesione fisica subita dall'arbitro che deve essere fornito da struttura sanitaria pubblica; - considerato che, senza ombra di dubbio, il Filinesi si è reso colpevole di condotta altamente violenta e lesiva nei confronti dell'arbitro (condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014) da sanzionarsi come "minimo" con 2 anni di squalifica ex art. 35, comma 4 C.G.S., senonché il fatto che: a) il Filinesi sia il capitano dell'Ilvamaddalena; b) lo stesso abbia tenuto, anche dopo l'aggressione, condotta gravemente minacciosa contro l'arbitro; c) non si sia scusato con l'arbitro neanche dopo che la partita fosse terminata da svariati minuti; induce questo Giudice Sportivo ad irrogare al Filinesi la squalifica fino al 30.04.2023; -considerato infine che anche il comportamento del dirigente Deleuchi non è esente da censura come evidenziato nel "considerato" che precede, tanto da meritare anche lui un'adeguata sanzione che si ritiene equa nel termine di un mese di inibizione; DELIBERA - di squalificare a tutto il 30.04.2023 il calciatore Filinesi Vincenzo (Ilvamaddalena 1903) con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva; - di inibire a tutto il 23.11.2020 il dirigente Deleuchi Giovanni (Ilvamaddalena 1903).