C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 22/10/2020 – Delibera – gara del 18/10/2020 ASSEMINI CALCIO – GUSPINI CALCIO

gara del 18/10/2020 ASSEMINI CALCIO - GUSPINI CALCIO

Il Giudice Sportivo, letti il referto di gara ed il relativo supplemento rileva: - che, in occasione di un infortunio occorso ad un calciatore dell'Assemini Calcio, il dirigente della predetta società Lai Oscar, facente funzione di assistente arbitrale di parte, entrava indebitamente sul terreno di gioco e si rivolgeva dapprima all'allenatore avversario riferendo espressione offensiva nei confronti di un giovane calciatore avversario, quindi si rivolgeva verso il direttore di gara contestandolo con frase irriguardosa; a questo punto l'arbitro espelleva il Loi che, a seguito del provvedimento disciplinare, indirizzava frase di chiara natura intimidatoria nei confronti del direttore di gara e al contempo gli lanciava contro con forza la bandierina, colpendolo ad un braccio e provocandogli dolore. Il Lai abbandonava quindi il terreno di gioco proferendo espressioni ingiuriose nei riguardi dell'arbitro; - che il comportamento ascrivibile al dirigente Lai Oscar, come sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione di cui al comma 1 dell'art 35 del C.G.S.: "costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara"; P.Q.M. DELIBERA - di squalificare, ai sensi dell'art.35 del C.G.S., il dirigente Lai Oscar (Assemini Calcio) a tutto il 22.10.2021, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

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