F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 126/TFN – SD del 20 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7291/354pf21-22/GC/SA/mg del 25 marzo 2022 nei confronti della sig.ra Blanco Maria Gimena – Reg. Prot. 130/TFN-SD

Decisione/0126/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0130/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore)

Valentina Aragona – Componente

Antonella Arpini – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Marco Sepe – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 20 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.7291/354pf21-22/GC/SA/mg del 25 marzo 2022 nei confronti della sig.ra Blanco Maria Gimena,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 25 marzo 2022, a carico di:

- sig.ra Blanco Maria Gimena (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società SSD Napoli Femminile A RL, e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della società SSD Napoli Femminile A RL) per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla lettera A, punto 7 del Comunicato Ufficiale FIGC n. 306/A del 18 giugno 2022, per aver la stessa preso parte, nella fila della squadra della società SSD Napoli Femminile A RL, all’incontro SSDARL Napoli Femminile – US Sassuolo Calcio Srl, disputato il 13.11.2021, a Cercola (NA), - Campo G. Piccolo e valevole per il Campionato Serie A Femminile TIMVISION, pur non avendone titolo in quanto priva dei requisiti previsti dalla citata lettera A, punto 7, del Comunicato Ufficiale FIGC n. 306/A pubblicato in data 18 giugno 2021 (tesseramento entro il 23° anno di età per una o più società affiliate alla FIGC per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive).

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e l’avv. Antonio Conza, in rappresentanza della sig.ra Blanco Maria Gimena, hanno depositato accordo rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’avv. Alessandro Avagliano, per la Procura Federale, e l’avv. Antonio Conza, per la difesa della deferita, i quali hanno confermato il contenuto del raggiunto accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell’accordo e dispone nei confronti della sig.ra Blanco Maria Gimena l'applicazione della sanzione di giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

Carlo Sica 

 

Depositato in data 20 aprile 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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