C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 115 del 22/03/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: U.S. Ollolai Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 107 del C.R. Sardegna del 10.03.2022 Gara: Ollolai – Cardedu del 06.03.2022 Campionato: Prima Categoria

 

Reclamo proposto da: U.S. Ollolai Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 107 del C.R. Sardegna del 10.03.2022 Gara: Ollolai - Cardedu del 06.03.2022 Campionato: Prima Categoria

 

Udienza del 21.03.2022 La U.S. Ollolai ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe, ha disposto la squalifica del calciatore Salvatore Zedde sino al 30 maggio 2022, poiché, “dopo aver protestato per una decisione arbitrale e aver scagliato con violenza il pallone per terra, alla notifica del provvedimento di ammonizione colpiva con forza la mano dell’arbitro facendo cadere il cartellino. A quel punto l’arbitro decideva di espellere il Zedde, ma lo stesso bloccava con forza il polso e braccio dell’arbitro per impedirgli di estrarre il cartellino rosso. Il tutto con minacce e proteste, poi reiterate al termine della gara.” Nell’atto di reclamo la società U.S. Ollolai nega che il proprio calciatore abbia posto in essere una condotta violenta nei confronti del Direttore di gara, contestualizzando l’episodio ad una normale e vibrante protesta dello stesso, ponendo nel contempo in evidenza un asserito pregiudizio dello stesso arbitro nei confronti della società reclamante, la quale conclude chiedendo la riduzione della squalifica inflitta. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, osserva che la società reclamante, pur contestando l'operato dell'arbitro, limitatamente all'episodio che ha determinato la decisione, non contesta sostanzialmente i fatti così come descritti dal Direttore di gara nel proprio referto, con l’unico distinguo, afferente la diversa modalità con la quale il calciatore squalificato lo avrebbe colpito. Rileva la Corte sul punto che la circostanza è irrilevante ai fini della qualificazione della condotta del calciatore Salvatore Zedde (capitano della squadra), diretta ad evitare comunque l’estrazione del cartellino rosso e come tale si ritiene riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera b) del primo CO dell’articolo 36 C.G.S., ovvero alla condotta gravemente irriguardosa che si concretizza in un contatto fisico e non già come condotta violenta, che normativamente si caratterizza per l’intenzionalità di colpire il Direttore di gara. Alla luce di quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene congruo ridurre la squalifica del calciatore Salvatore Zedde, stimando equo contenerla sino al 30 aprile 2022, P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ridurre la squalifica del calciatore Salvatore Zedde sino al 30 aprile 2022. Dispone la restituzione del contributo.

 

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