C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 115 del 22/03/2022 – Delibera – Reclamo proposto da: Pol. Silanus Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 112 del C.R. Sardegna del 17.03.2022 Gara: Pattada – Silanus del 13.03.2022 Campionato: Prima Categoria

Reclamo proposto da: Pol. Silanus Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 112 del C.R. Sardegna del 17.03.2022 Gara: Pattada - Silanus del 13.03.2022 Campionato: Prima Categoria

 

La società Polisportiva Silanus, nella persona del Presidente, il sig. Patrizio Loi, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n. 112 del 17 marzo 2022, in relazione alla gara disputata tra il Pattada vs il Silanus in data 13 marzo 2022, nella quale veniva espulso a seguito di doppia ammonizione, con relativa squalifica per n. tre giornate, il giocatore Dibba Yousupha, poiché “ alla notifica del provvedimento disciplinare, proferiva frasi ingiuriose nei confronti del Direttore di Gara”. La reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ritiene che il giocatore Dibba Yousupha sia stato ingiustamente destinatario del secondo provvedimento di ammonizione essendo inesistente il fallo di gioco come contestato dall’Arbitro, il quale si sarebbe invero concretizzato in un semplice contatto involontario ed inevitabile contro il portiere della squadra avversaria a cagione della particolare velocità che lo contraddistingue. Infine, il Silanus respinge le accuse così come refertate dal Direttore di Gara ritenendo che dalla ripresa del video in loro possesso si evincerebbe una situazione connotata da serenità e non dall’acredine. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello ritiene che il reclamo sia inammissibile poiché non ritualmente notificato come dispone l’art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva nella parte in cui prevede che preavviso e reclamo debbano essere depositati unitamente al contributo, attraverso la posta certificata presso la segreteria della Corte sportiva d’Appello Territoriale. Invero, nel caso che ci occupa, il preavviso di reclamo è stato irritualmente inoltrato alla e-mail ordinaria e non alla posta certificata . Peraltro, la decisione assunta dal Giudice di primo grado appare giusta e coerente per questa Corte, in quanto è stato correttamente applicato l’art. 36 comma 1, lett. a C.G.S. poiché la condotta del Dibba Yousupha è stata certamente irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara. Per questi motivi, attesa la tassatività delle modalità del deposito, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DICHIARA l’inamissibilità del reclamo e dispone l’incameramento del contributo

 

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