C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 120 del 29/03/2022 – Delibera – Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 112 del C.R. Sardegna del 17.03.2022 Gara: Senorbì – Atletico FC Sanluri del 13.03.2022 Campionato: Seconda Categoria

Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 112 del C.R. Sardegna del 17.03.2022 Gara: Senorbì – Atletico FC Sanluri del 13.03.2022 Campionato: Seconda Categoria

 

MOTIVI – udienza del 28.03.2022 La Polisportiva Senorbì ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe, ha disposto la squalifica dei tesserati Claudio Ortu e Raffaele Pireddu, rispettivamente calciatore e allenatore della squadra, per cinque gare effettive, nonché ha irrogato la sanzione pecuniaria di €.300,00 a carico della medesima società, in relazione ai fatti accaduti al 32’ del secondo tempo, analiticamente descritti nella decisione del G.S., che poi ha determinato l‘interruzione della gara. Nell’atto di reclamo la Polisportiva Senorbì ridimensiona i fatti accaduti, contestualizzandoli a margine di un episodio piuttosto grave accaduto in campo, che ha interessato due calciatori rimasti esanimi dopo un duro scontro di gioco. A seguito di detto episodio, per il quale è intervenuto il servizio del “118”, stante ai motivi di gravame, il calciatore Claudio Ortu, avrebbe, vista anche la situazione in campo, protestato all’indirizzo del Direttore di gara per non aver fischiato, tenendo comportamento reprimevole, ma solo irriguardoso. La società reclamante ha perciò sollecitato la riduzione della sanzione di 5 giornate di squalifica inflitta al giocatore Ortu. Nondimeno, la società reclamante, con riferimento alla posizione dell’allenatore Raffaele Pireddu, destinatario del Provvedimento di squalifica da parte del G.S., asserisce la sua assenza in campo, richiamando il contenuto della distinta, concludendo per questi per l’annullamento della sanzione. La Polisportiva Senorbì chiede inoltre l’annullamento della sanzione pecuniaria di euro 300 a lei inflitta, sul presupposto che non avrebbe nessuna responsabilità per il suo mancato presunto intervento. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, osserva:

preliminarmente pare opportuno, alla luce delle contraddizioni in atti, sospendere il giudizio in ordine al reclamo relativo alle sanzioni inflitte, rispettivamente, all’allenatore Pireddu Raffaele ed alla società Polisportiva Senorbì, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti; - per quanto il riguarda l’impugnazione in ordine alla sanzione inflitta calciatore Ortu, la stessa può essere solo parzialmente accolta. Dal referto arbitrale, infatti, non risulta che l’Ortu abbia tenuto la condotta violenta prevista dall’art. 35 C.G.S, ma piuttosto che abbia tenuto comportamento irriguardoso, peraltro reiterato, nei confronti del Direttore di gara, comportamento che certo non può essere giustificato dal pur comprensibile stato d’animo determinato dal grave incidente occorso ai due suoi compagni di squadra, di cui pure si dà atto nel referto. Per questi motivi poiché la condotta dell’Ortu è sussumibile nella fattispecie descritta all’art. 36 comma 1 lett.a C.G.S., tenuto conto della sua reiterazione e dei suoi contenuti, come descritti nel referto, si impone la riduzione della squalifica inflitta al giocatore a 3 gare effettive. Alla luce di quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, di: 1 sospendere ogni determinazione in ordine alla squalifica dell’allenatore Raffaele Pireddu ed all’annullamento della sanzione pecuniaria a €.300,00 inflitta alla Polisportiva Senorbì con trasmissione degli atti alla Procura Federale; 2 ridurre la squalifica a tre gare effettive per il calciatore Claudio Ortu. Si dispone la restituzione del Contributo.

 

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