C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 27/07/2021 – Delibera – Deferimento Paba / A.P.D. U.S. Tramatza 1972

Deferimento Paba / A.P.D. U.S. Tramatza 1972

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale:

1) il Signor Paba Gavino, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.P.D. U.S. Tramatza 1972; 2) la Società APD U.S. Tramatza 1972; per rispondere: il signor Paba Gavino, nella qualità di presidente e legale rappresentante della Società Tramatza 1972, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli articoli 4 comma 1 e 2 comma 1 del C.G.S., in relazione all’articolo 94 ter comma 13 delle vigenti NOIF, in combinato disposto con l’articolo 31 commi 6 e 7 del C.G.S., in particolare per non avere pagato, entro il termine di trenta giorni, all’allenatore signor Isu Sandro la somma di Euro 3.009,00, accertata con lodo n. 75/01 emesso dal collegio arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti in data 25.2.2021, pubblicato in pari data nel C.U. n. 1/2021 e comunicato alla Società il successivo 8.3.2021; la Società APD US Tramatza 1972, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 del CGS per la condotta posta in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritta. I deferiti non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno presentato deduzioni a difesa, né hanno chiesto di accedere a riti alternativi. Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Paba la sanzione sportiva della inibizione per la durata di mesi sei e alla Società Tramatza 1972 la penalizzazione di 1 punto in classifica. Il Tribunale, letti gli atti, concorda con la Procura Federale in merito alla affermazione della responsabilità dei deferiti, la cui prova emerge in modo pacifico e indiscusso dalla documentazione prodotta dall’organo requirente e ritiene eque le sanzioni richieste. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, delibera: 1) di dichiarare il signor Paba Gavino responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della inibizione temporanea per la durata di mesi sei; 2) di dichiarare la Società APD US Tramatza 1972 responsabile direttamente di quanto contestato al suo Presidente e di infliggere la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2021/2022.

 

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