C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 21/10/2021 – Delibera – Deferimento di Castiadas Calcio e Recupito Celestino Rif. Dispositivo C.U. n° 31 del 18.10.2021
Deferimento di Castiadas Calcio e Recupito Celestino Rif. Dispositivo C.U. n° 31 del 18.10.2021
La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale: Il Signor RECUPITO CELESTINO all’epoca dei fatti Presidente presso la Soc. ASD CASTIADAS; La Società ASD CASTIADAS CALCIO; per rispondere:
in relazione al “Mancato pagamento da parte dell’Asd Castiadas Calcio della somma di euro 2540,04 nei confronti dell’allenatore Giovanni Rocca nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio arbitrale della LND” 1) Il signor Recupito della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF e articolo 31 comma 6 e 7 del vigente CGS, per non avere eseguito il pagamento delle somme dovute all’allenatore signor Giovanni Rocca la somma stabilita dal collegio arbitrale con decisione pubblicata con C.U. n. 2/2021 e reso a definizione del procedimento iscritto al n. 87/01, comunicato con PEC in data 04.05.2021, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della suddetta ultima pronuncia; 2) La Società ADS Castiadas Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS (articolo 6 comma 1 del vigente CGS) per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritte. I deferiti, presenti all’udienza, non hanno presentato deduzioni a difesa, né hanno chiesto di accedere a riti alternativi. Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Recupito la sanzione sportiva della inibizione per la durata di mesi sei e per la Società ADS Castiadas Calcio l’ammenda di euro 600 e la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica nel campionato 2021/2022. Il sig. Recupito, presentatosi personalmente alla odierna riunione, ha ammesso il fatto dinnanzi alla Corte motivando l’infrazione con riferimento alla complessa situazione economica della società da lui presieduta soltanto dal settembre 2020. Il Tribunale, letti gli atti, concorda con la Procura Federale in merito alla affermazione della responsabilità dei deferiti, la cui prova emerge in modo pacifico e indiscusso dalla documentazione prodotta dall’organo requirente e ritiene equa la sanzione richiesta nei confronti del Recupito dell’inibizione per mesi 6; per ciò che attiene alla posizione della Società ADS Castiadas Calcio, invece, si ritiene equa la sanzione di un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2021/2022 non risultando prevista dall’art. 31. Comma 6 CGS alcuna sanzione pecuniaria. Il Tribunale, pertanto, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, delibera: - di dichiarare la Società ADS Castiadas Calcio responsabile di quanto contestato al suo Presidente e di infliggere alla stessa la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2021/2022; - di dichiarare il signor Recupito Celestino responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della inibizione temporanea per la durata di mesi sei;