C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/11/2021 – Delibera – gara del 6/11/2021 CARDEDU – NUORESE CALCIO 1930
gara del 6/11/2021 CARDEDU - NUORESE CALCIO 1930
Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo della Nuorese Calcio 1930; -letti gli atti di gara in epigrafe; -considerato che il reclamo non è stato cogentemente preannunciato ai sensi degli artt. 49 e 67 del C.G.S.; -seppure rilevato che il reclamo della Nuorese Calcio 1930, solo per quanto testé evidenziato in punto di mancato preannuncio, è inammissibile, ritiene, però, questo Giudice, dato il tenore delle lamentele della reclamante, di richiamare ancora una volta alcuni concetti relativi al significato che va dato al termine "impiego" di giocatori, come ha già deciso in suoi vari provvedimenti anche del recente passato; -considerato che la reclamante ha evidenziato che nella distinta della squadra avversaria erano stati "inseriti" tre e non due fuoriquota nati dal 01.01.2001, e ciò ai sensi del C.U. nº 16/2021 del C.R. Sardegna LND, portandosi ad interpretare che tale "inserimento" di tre e non due fuori quota in distinta sia in buona sostanza sinonimo di "impiego" in gara; - considerato che, dall'esame della distinta del Cardedu, emerge che tra i giocatori ivi indicati quelli nati dopo il 01.01.2001 erano il n. 16 Loddo Daniele, il n. 17 Cucca Alessandro e il n.19 Corrias Alex, ma solo due hanno partecipato alla gara de qua, cioè hanno giocato (il n. 16 e il n. 17), a guisa che tale compagine sportiva all'evidenza non ha commesso la violazione indicata in reclamo, posto che col termine "partecipazione" o "impiego" di un calciatore alla gara, ora riferito ai fuori quota di cui alla pag.16 del C.U. citato del C.R. Sardegna LND, ma in generale a tutti i casi consimili, si intende "entrare in campo fosse anche da riserva ma giocare la partita" (vedasi ex multis il provvedimento di questo Giudice di cui al C.U. nº44/2018 del C.R. Sardegna LND) e non che il nome di un calciatore, magari anche squalificato, sia indicato in distinta ma questi non sia stato utilizzato in alcun modo nel corso della partita; P.Q.M. DELIBERA - di omologare la gara "Cardedu - Nuorese Calcio 1930" col risultato di 2-2, maturato sul campo; - di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Società Nuorese Calcio 1930; - di incamerare il contributo.