C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/11/2021 – Delibera – gara del 12/11/2021 OZIERESE 1926 – MALASPINA

gara del 12/11/2021 OZIERESE 1926 - MALASPINA

Il Giudice Sportivo, letti il rapporto arbitrale, il supplemento e i relativi allegati e rilevato: -che al 44ºminuto del secondo tempo veniva espulso, per aver fatto ingresso in campo con fare contestatorio, l'allenatore del Malaspina Piredda Daniele, il quale in seguito alla notifica del provvedimento disciplinare colpiva con violenza la mano dell'arbitro che teneva il cartellino rosso, provocandogli acuto dolore per alcuni secondi. Dopodiché si tratteneva nel terreno di gioco per diversi minuti, insultando e minacciando l'arbitro e giocatori e dirigenti della squadra avversaria. Al termine della gara, all'interno dell'impianto sportivo reiterava le minacce ai componenti del Ozierese 1926 e così pure dentro gli spogliatoi; -che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; Considerato che, ai sensi dell'art.35, comma 2 del C.G.S., il tecnico colpevole di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara è sanzionabile con il minimo edittale di 1 anno di squalifica; P.Q.M. DELIBERA - di squalificare l'allenatore Piredda Daniele (Malaspina) a tutto il 22/11/2022, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

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