C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 16/12/2021 – Delibera – gara del 12/12/2021 FERRINI CALCIO QUARTU SE – JUPITER

gara del 12/12/2021 FERRINI CALCIO QUARTU SE - JUPITER

Il Giudice Sportivo, visto il referto arbitrale, rileva che: - il direttore di gara arrivava alle ore 13,50 presso l'impianto di gioco designato per la disputa della gara a margine, in programma per le ore 15,00 del 12.12.2021, dove veniva accolto da dei rappresentanti della Ferrini Quartu, che tuttavia l’arbitro non provvedeva ad identificare in alcun modo, i quali lo facevano sistemare nello spogliatoio a lui riservato; - alle ore 14,00 alcuni rappresentanti della società Jupiter, qualificatisi quali dirigenti della stessa, ma anche in questo caso non identificati dal direttore di gara, si presentavano nei pressi degli spogliatoi, comunicando all'arbitro e alla squadra avversaria che erano stati riscontrati due casi di positività al Covid-19 tra i componenti della loro squadra e presentavano quindi un documento, allegato al rapporto arbitrale, con cui chiedevano cautelativamente il rinvio della gara, domandando alla società avversaria di controfirmarlo; i rappresentanti della Ferrini Calcio Quartu si rifiutavano di aderire alla richiesta degli avversari, pur sottolineando che sarebbe stato opportuno che i calciatori della Società Jupiter, che in quel momento si trovavano al di fuori dell'impianto, si sottoponessero ad un test rapido prima di potervi fare accesso; - preso atto del documento scritto consegnato dai "rappresentanti" della società Jupiter, e del parere espresso verbalmente dai soggetti da lui riconosciuti quali rappresentanti della società Ferrini Quartu, il direttore di gara, ritenendo di voler considerare le due squadre indisponibili a disputare l’incontro, lasciava l'impianto di gioco alle ore 14,20 (ben 40 minuti prima dell'orario previsto per la disputa della gara) senza aver provveduto a farsi consegnare nemmeno gli elenchi ufficiali delle due società; Rileva, prescindendo dal merito della richiesta formulata in forma scritta dalla società Jupiter, la lacunosa condotta posta in essere dal direttore di gara, che non provvedeva ad indentificare nessuno dei soggetti presenti nell'impianto, né a farsi consegnare le distinte di gara e, soprattutto, abbandonava l'impianto di gioco addirittura con ampio anticipo rispetto all'orario previsto per l'inizio dell'incontro, senza che fosse in possesso di nessuna esplicita dichiarazione di rinuncia alla disputa della gara, ma solo di una generica proposta di un rinvio della stessa da parte di una delle due società. Considerato che il mancato ricorso, da parte dell'arbitro, a tutti gli strumenti a sua disposizione per tentare di dare inizio all'incontro o di acquisire, eventualmente, una chiara prova di responsabilità da parte di tesserati delle due Società in ordine alla mancata disputa della gara, rende impossibile a questo Giudice attribuirne la causa ad una delle due compagini interessate. P.Q.M., ai sensi dell'art. 10 del C.G.S. DELIBERA Il recupero della gara Ferrini Calcio Quartu - Jupiter, demandando al Comitato Regionale Sardegna di stabilirne la data.

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