C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 16/12/2021 – Delibera – gara del 12/12/2021 S.VITO – PERDASDEFOGU

gara del 12/12/2021 S.VITO - PERDASDEFOGU

Il Giudice Sportivo, letto il rapporto arbitrale e il relativo supplemento e rilevato che: - al 48' del 2º tempo, sul risultato parziale di 1-2 in favore del Perdasdefogu, quattro calciatori (due del San Vito e due del Perdasdefogu) venivano espulsi per condotta violenta, essendosi reciprocamente scambiati calci, pugni e schiaffi, segnatamente Oliveira Barroso Airton John (n.6 S.Vito), Suraji Adami Rahuf (n.10 S.Vito), Boi Andrea (n.5 Perdasdefogu), Lai Flavio Mauro (n.19 Perdasdefogu); - a seguito della notifica dei predetti provvedimenti, due dei calciatori espulsi, Suraji Adami Rahuf (San Vito) e Boi Andrea (Perdasdefogu), continuavano a insultarsi mentre si accingevano ad abbandonare il terreno di gioco, circostanza che faceva nascere una rissa generalizzata che coinvolgeva sia i calciatori titolari, che le riserve e i dirigenti di entrambe le squadre, nel frattempo introdottosi sul terreno di gioco; - nel corso della succitata rissa, in cui i soggetti implicati si scambiavano "spinte, insulti, calci e pugni reciproci senza creare comunque danni evidenti”, il direttore di gara riusciva ad individuare l'assistente arbitrale di parte del S.Vito, Mattana Alberto Savino, mentre colpiva con la bandierina due calciatori avversari, e due calciatori del S.Vito precedentemente sostituiti, che dalla tribuna facevano nuovamente ingresso sul recinto di gioco per prendere parte al parapiglia ormai in atto: Martis Angelo (n.5) e Vargiu Emanuele (n.15); - a questo punto il direttore di gara, per via della situazione creatasi, che impediva la corretta e sicura adozione di provvedimenti disciplinari e tantomeno avrebbe potuto consentire la ripresa del gioco, era costretto a decretare la definitiva sospensione della gara al 50' del 2º tempo, non ritenendo vi fossero più le condizioni per poter proseguire l'incontro. In considerazione di quanto sopra descritto, questo Giudice ritiene che non possano esservi dubbi che la responsabilità della sospensione della gara debba essere attribuita sia al San Vito, che al Perdasdefogu, in quanto la rissa sviluppatasi in campo è stata determinata dalla comune volontà dei tesserati di entrambe le società di partecipare alla violenta contesa. P.Q.M. DELIBERA - di infliggere ad entrambe le società, S.Vito e Perdasdefogu, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 e l'ammenda di euro 150,00; - di inibire il dirigente Mattana Alberto Savini (S.Vito), che svolgeva funzioni di assistente arbitrale di parte, a tutto il 31.01.2022; - di squalificare per 3 gare effettive i calciatori Oliveira Barroso Airton John (S.Vito), Suraji Adami Rahuf (S.Vito), Boi Andrea (Perdasdefogu), Lai Flavio Mauro (Perdasdefogu), ai sensi dell'art.38 del C.G.S.; - di squalificare per 1 gara effettiva i calciatori Martis Angelo e Vargiu Emanuele (entrambi del S.Vito).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it