C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 20/01/2022 – Delibera – gara del 8/12/2021 ARBUS CALCIO – ILVAMADDALENA 1903

gara del 8/12/2021 ARBUS CALCIO - ILVAMADDALENA 1903

Il Giudice Sportivo: - richiamato il proprio provvedimento di sospensione della decisione sul reclamo dell’Ilvamaddalena 1903 (d’ora innanzi anche solo Ilva) di cui al C.U. n° 65 del 2021, con il quale era stato demandato al competente Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti di acclarare come valido o meno il tesseramento del 07.12.2021 del giocatore Brondani Da Luz Igor dal Castiadas all’ A.S.D. US Arbus Calcio (d’ora innanzi anche solo Arbus), stretto oggetto del reclamo medesimo; - letto il provvedimento di detto Tribunale del 10/12.01.2022 che ha dichiarato “non valido il tesseramento del calciatore Brondani Da Luz Igor per la società A.S.D. US Arbus Calcio datato 07.12.2021”, cosicché il reclamo dell’Ilva sulla gara in epigrafe, previo esame di tutta la documentazione allegata agli atti del presente procedimento, può essere ora deciso da questo Giudice; - considerato che con reclamo datato 11.12.2021, relativamente alla gara disputata l’ 08.12.2021 [Arbus contro Ilva, conclusasi con il risultato di 1 a 1], l’Ilva, sulla base dell’asserito mancato “perfezionamento” del tesseramento del calciatore Brondani in favore dell’ Arbus, opina che la lista di trasferimento del calciatore verso questa società dal Castiadas Calcio sarebbe stata sottoscritta per il Castiadas – società cedente –, seppur non citandolo espressamente ma indicandolo in tutta chiarezza, dal suo presidente Recupito Celestino, che all’epoca però era inibito disciplinarmente e, quindi, non legittimato a sottoscrivere atti del sodalizio di cui era il legale rappresentante, e a tal guisa domanda la non omologazione del risultato di campo della sullodata gara e la vittoria a tavolino per zero a tre, attesa la partecipazione alla partita de qua del giocatore dell’Arbus Brondani, che si sarebbe trovato in definitiva in posizione irregolare; - considerato che l’Arbus, nelle controdeduzioni al reclamo dell’Ilva, afferma che: 1) la pratica amministrativa di trasferimento del Brondani dal Castiadas all’Arbus era stata formalmente corretta; 2) non ha mai avuto alcun dubbio che la lista di trasferimento dal Castiadas all’Arbus fosse stata sottoscritta per il Castiadas da “persona … sicuramente abilitata a farlo e della quale non conosciamo le generalità”; 3) il tesseramento del Brondani è stato “… convalidato e quindi approvato dagli organi della F.I.G.C. all’uopo competenti”. Per cui domanda che il reclamo dell’Ilva sia respinto; - rilevato preliminarmente, dagli atti ufficiali, che il calciatore Brondani Da Luz Igor ha effettivamente preso parte alla gara in epigrafe nelle file dell’Arbus, inserito in distinta con il numero 6; - considerato che proprio il tesseramento del Brondani per l’Arbus è stato il motivo per il quale questo Giudice, data la sua incompetenza per materia, aveva demandato ogni valutazione in merito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, che, come più dietro cennato, l’ha dichiarato non valido. Ciò significa che tale decisione del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti adesso incide pesantemente sulle sorti del reclamo dell’Ilva e sul risultato della partita in epigrafe; - considerato che il Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti, anche sulla base delle dichiarazioni rese dai Dirigenti del Castiadas, ha appurato che la lista di trasferimento del calciatore Brondani dal Castiadas all’Arbus non sarebbe stata sottoscritta da persona abilitata a farlo, sia perché il suo presidente, in quanto inibito, non avrebbe potuto sottoscriverla, sia perché il solo altro dirigente che l’avrebbe potuta sottoscrivere, Spano Marco, non ha riconosciuto come sua la firma presente per il Castiadas Calcio nella lista di trasferimento del Brondani; - ritenuto che la giudiziaria dichiarazione di invalidità del trasferimento del Brondani capta, nel caso di specie, una tipica fattispecie di nullità del trasferimento medesimo, con effetto ex tunc, cioè retroattivo, cioè ancora come se tale trasferimento non si fosse mai formalizzato. Infatti, le fonti a cui può attingere questo Giudice per la decisione non sono solo quelle positive del diritto sportivo [art. 3, 4° c. C.G.S.], ma anche quelle che si traggono dai principi generali del diritto, i quali impongono di affermare che gli atti nulli non possono produrre e non producono ab origine alcun effetto; - ritenuto che in tal senso depone pure il consolidato orientamento della giustizia sportiva nazionale [vd. ex multis Corte d’Appello Federale, V Sezione, C.U. n. 96 2015/2016 – Corte Sportiva d’Appello III Sezione C.U. n. 89 2015/2016; Corte Giustizia Federale C.U. n. 328/2014; e così via], che mette il punto sulla necessità, in casi di tal fatta, che vi sia il “rispetto delle regole da parte degli associati e presidenti stessi, la salvaguardia dei diritti di tutti gli affiliati alla reciproca osservanza delle norme federali affinché nessuno possa trarre vantaggio dalla loro violazione” [proprio così ha detto, in un caso sovrapponibile a quello in esame, C.A.F. in C.U. 53/c del 17.05.2007]; - considerato che il dirigente inibito, ex art. 19, comma 3 C.G.S., “non può svolgere alcuna attività nell’ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa”, per cui certamente il dirigente inibito non può validamente sottoscrivere una lista di trasferimento. Né si può utilmente affermare [così prevenendo eventuali argomentazioni in tale senso], che siccome il dirigente inibito, ai sensi dell’art. 9, 1° c., lett. h del C.G.S., potrebbe svolgere “attività amministrativa nell’ambito della propria società”, sarebbe autorizzato e legittimato anche a sottoscrivere una lista di trasferimento, e ciò per la semplice ragione che per attività amministrativa connessa alla società si intende quella meramente interna al sodalizio di cui egli fa parte e non certo attività con valenza esterna, come accade con la lista di trasferimento che propaga i suoi effetti verso l’ordinamento sportivo nazionale [vd. a tal uopo art. 9, 2° comma lett. a C.G.S.]; d’altronde l’art. 32, comma 1 del C.G.S. (“Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”) ancora più specificatamente statuisce che: “[…] È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto”. - considerato che non ci si può neppure scusare invocando la buona fede [così implicitamente sono le difese dell’Arbus] e l’eventuale tutela del legittimo affidamento per assenza di responsabilità da parte della società cessionaria e del calciatore, sia perché la nullità [ex tunc] del trasferimento del calciatore travolge oggettivamente e dall’origine ogni effetto che medio tempore si sia verificato (cfr. Corte di Giustizia Federale, in Com. Uff. n. 47/CGF del 10 agosto 2010, ribadito da Corte di Giustizia Federale, in C.U. n. 328/CGF del 17 giugno 2014) [aprendo tuttalpiù scenari risarcitori che però non incontrano l’interesse né di questo giudizio né di questo Giudice] e sia perché l’inibizione di un dirigente sportivo è cosa nota, in quanto pubblicata, volta per volta, nel C.U., per cui sarebbe stato onere dell’Arbus, prima di dare corso al trasferimento tra le sua fila del Brondani, così come deve accadere prima della stipula di ogni contratto, verificare che la relativa lista il 07.12.2021 fosse stata sottoscritta per il Castiadas o dal suo legale rappresentante [contemplatio domini] o da chi avesse poteri sostitutivi per farlo [nel caso di specie il vice presidente del Castiadas Spano Marco che nell’altro giudizio, però, ha negato di essere sua la firma nella lista di trasferimento del Brondani]; - ritenuto, infine, che la dichiarata invalidità del trasferimento del Brondani dal Castiadas all’Arbus [valevole ex tunc come più volte detto], porta nel contempo ad affermare che il medesimo giocatore il dì della partita in esame (08.12.2021) era in posizione irregolare, nel senso che il Brondani non avrebbe dovuto parteciparvi, e da ciò consegue l’inevitabile sanzione sportiva della perdita della gara per l’Arbus ai sensi degli artt. 10 comma 6 lett. a e 65, comma 1 lett. d C.G.S.; DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dall’Ilvamaddalena 1903 relativamente alla gara in epigrafe e di irrogare a carico della A.S.D. US Arbus la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 in favore dell’Ilvamaddalena 1903. Dispone la restituzione del contributo.

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