C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 10/02/2022 – Delibera – gara del 30/ 1/2022 PORTO CERVO – POSADA

gara del 30/ 1/2022 PORTO CERVO - POSADA

Il Giudice Sportivo, visto il referto della gara a margine e gli atti ufficiali; letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società Pol.D. Posada avverso l'omologazione della gara a margine, terminata sul campo con il punteggio di 2 a 0 in favore del Porto Cervo; rileva che: - la Società Posada ha proposto reclamo, pervenuto in termini a questo Giudice, chiedendo che alla Società Porto Cervo venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e, conseguentemente, l'applicazione della stessa a proprio favore, lamentando che all'incontro "Porto Cervo - Posada" del 30.01.2022 abbia partecipato, nelle file del Porto Cervo, il calciatore Cosseddu Massimo (matricola 4885927) nonostante fosse squalificato per una gara; - la controparte faceva pervenire delle memorie con le quali sostanzialmente si scusava per l'infrazione, commessa per mera distrazione e in buona fede; - il calciatore Cosseddu Massimo, veniva squalificato per una gara per recidività in ammonizioni con provvedimento pubblicato nel C.U. n 68 del 19.12.2022 e pertanto avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica nell'incontro in epigrafe, in quanto prima gara ufficiale a decorrere dalla pubblicazione della stessa; Acclarato che il calciatore Cosseddu Massimo, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha effettivamente preso parte alla gara in esame, inserito in distinta con il numero 10, pur non avendone titolo, in quanto squalificato per una gara. Ritenuto che, per quanto sopra, il reclamo avanzato dalla Società Posada è meritevole accoglimento, DELIBERA, ai sensi dell'art. 10, comma 6 del C.G.S. -di infliggere alla Società Porto Cervo la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della Società Posada. Dispone la restituzione del contributo versato.

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