C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 10/02/2022 – Delibera – gara del 6/ 2/2022 JUPITER – PGS CLUB SAN PAOLO
gara del 6/ 2/2022 JUPITER - PGS CLUB SAN PAOLO
Il Giudice Sportivo, letti il referto di gara e il relativo supplemento; rilevato che - al 38º minuto del primo tempo l'arbitro espelleva il giocatore n.6 del PGS Club San Paolo, Torrente Marco, per essersi rivolto nei suoi confronti in modo irriguardoso. Dopo la notifica dell'espulsione il Torrente colpiva con una violenta testata il volto dell'arbitro, che cadeva per terra, battendo la nuca, rimanendovi per circa cinque minuti. Il direttore di gara veniva soccorso dai dirigenti della squadra locale, che lo aiutavano a rimettersi in piedi, e a quel punto l'arbitro decretava la sospensione definitiva dell'incontro, al 44º minuto del primo tempo sul risultato parziale di 0 -0; - dopo la sospensione della gara, l'arbitro veniva accompagnato negli spogliatoi dai predetti tesserati della Jupiter, dove veniva raggiunto dai dirigenti del PGS Club San Paolo che immediatamente si scusavano per la condotta del proprio atleta. Il direttore di gara attendeva quindi l'arrivo delle forze dell'ordine, nel frattempo allertate dai dirigenti locali su sua richiesta, e in quei frangenti il calciatore Torrente Marco urlava nei suoi confronti frasi provocatorie e derisorie; - dopo aver abbandonato l'impianto di gioco, l'arbitro si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Brotzu" di Cagliari, ove gli venivano diagnosticati vari traumi nasali ("lieve deviazione del setto nasale", con "infrazione dell'estremo anteriore dell'osso proprio del naso"), alla nuca, alla cervicale, con una prognosi di 25 giorni clinici. Considerato: - che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che la condotta estremamente violenta del Torrente rientra nell'alveo di cui all'art. 35, comma 2 C.G.S. che prevede la sanzione minima di due anni di squalifica; - che il fatto lesivo commesso dal Torrente è risultato assai violento e proditorio, con effetti clinici di una significativa entità, data la prognosi di 25 giorni, di talché ritiene di doversi irrogare la sanzione di cinque anni di squalifica a suo carico; - che la responsabilità in relazione alla definitiva sospensione della gara è da ascriversi ad un tesserato della Società P.G.S. Club San Paolo, P.T.M. DELIBERA - di infliggere al calciatore Torrente Marco (PGS CLUB SAN PAOLO) la sanzione della squalifica a tutto il 10/02/2027, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi; - di irrogare a carico della Società PGS Club San Paolo la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3- 0 in favore della Jupiter.