C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 95 del 17/02/2022 – Delibera – gara del 6/ 2/2022 PAULESE – MACOMERESE CALCIO

gara del 6/ 2/2022 PAULESE - MACOMERESE CALCIO

Il Giudice Sportivo, - visto il preannuncio di ricorso del 07.02.2022 della N.G.S. Paulese, regolarmente comunicato anche alla Pol. Macomerese Calcio;

- visto il ricorso del 09.02.2022 della Paulese, non notificato alla Macomerese ex art. 49, comma 4 C.G.S.; - letti gli atti di gara, compreso il supplemento dell'arbitro; - considerato che col reclamo la N.G.S. Paulese lamenta un presunto errore tecnico dell'arbitro, per avere questi ammesso alla gara due calciatori della Macomerese inseriti in distinta con lo stesso numero di maglia (n.18), segnatamente Bachis Federico e Sini Antonio, permettendo poi che uno degli stessi prendesse parte all'incontro con la maglia numero 11; - considerato che l'arbitro, a seguito di richiesta di chiarimenti di questo Giudice, con nota del 16.02.2022 ha chiarito che il signor Bachis Federico era stato ammesso in campo con il numero di maglia 11 a seguito di correzione della distinta (come ufficialmente sottoscritta e allegata dall'arbitro al referto) regolarmente effettuata dal dirigente accompagnatore della Macomerese nel pre-gara e che al termine dell'incontro lo stesso Direttore di gara aveva spiegato ai dirigenti della Paulese di aver identificato con certezza i predetti calciatori con i numeri di maglia con cui avevano effettivamente preso parte alla gara (rispettivamente Bachis Federico con il n. 11 e Sini Antonio con il n.18); - rilevato preliminarmente che il ricorso è inammissibile perché non è stato notificato alla controparte; - considerato che, comunque, il ricorso sarebbe stato dichiarato infondato, perché per giurisprudenza costante di questo G.S. (vedasi ex multis C.U. n.54 del 25.11.2021), la verifica e l'identificazione dei calciatori che partecipano alla partita è di esclusiva competenza dell'arbitro (art. 61 N.O.I.F.) e nel caso di specie sarebbe stato sufficiente a rasserenare la reclamante quanto l'arbitro le aveva detto a fine gara. P.Q.M. - dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla N.G.S. Paulese; - omologa la gara "Paulese - Macomerese Calcio " col risultato conseguito sul campo di 0 a 1 in favore della Macomerese Calcio; Dispone l'incamero del contributo versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it