C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 100 del 24/02/2022 – Delibera – gara del 13/ 2/2022 ATLETICO VILLAPERUCCIO – CUS CAGLIARI A.S.D.
gara del 13/ 2/2022 ATLETICO VILLAPERUCCIO - CUS CAGLIARI A.S.D.
Il Giudice Sportivo, - visto il preannuncio di ricorso inviato dal CUS Cagliari A.S.D. in data 14/02/2022; - vista la successiva comunicazione via P.E.C. del CUS Cagliari A.S.D. del 16/02/2022; - letti gli atti di gara; - considerato che il CUS Cagliari propone "ricorso" avverso la gara in epigrafe che va dichiarato hic et nunc inammissibile precludendone a questo Giudice l'esame nel merito; - considerato, infatti, che il ricorso doveva essere sottoscritto ai sensi dell'art. 49, comma 4 del C.G.S. "dalle parti o dai loro procuratori" (in conformità, peraltro, con la costante giurisprudenza nel merito, non ultime la decisione n.12/2021 del Collegio di Garanzia del CONI del 05/02/2021 e quella dello scrivente G.S. di cui al C.U. nº 54 del 25/11/2021 del C.R. Sardegna LND), mentre il "ricorso" de quo è consistito in un mero messaggio PEC privo dell'allegato (id est il reclamo) firmato, sia pure digitalmente, da chi era titolato a rappresentare il CUS Cagliari; P.Q.M. - dichiara inammissibile il ricorso proposto dal CUS Cagliari A.S.D.; - omologa la gara "Atletico Villaperuccio - CUS Cagliari" col risultato conseguito sul campo di 0 a 0; Dispone l'incamero del contributo versato.