F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 260/CSA pubblicata il 21 Aprile 2022 – S.S.D. BRINDISI FC

Decisione n. 260/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 252/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 252/CSA/2021-2022, proposto dalla Società S.S.D. BRINDISI FC, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 5 del 30.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.04.2022, il dott. Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. BRINDISI FC ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.05.2022 inflitta al dirigente, sig. Sticchi Jacopo, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 5 del 30.03.2022, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores U19 BRINDISI FC/VIRTUS MATINO del 26 marzo 2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il suo provvedimento: “per avere fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e in tale occasione, dopo essersi diretto minacciosamente nei pressi del Direttore di gara, rivolto a quest'ultimo reiterate espressioni ingiuriose. Alla notifica del provvedimento disciplinare si rifiutava di uscire dal recinto di gioco sedendosi in panchina. Allontanato dal terreno di gioco grazie al fattivo intervento dei tesserati della stessa società, rivolgeva gesti sarcastici ed ulteriori espressioni ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara. Faceva successivamente rientro nel recinto di gioco reiterando le condotte irriguardose ed ingiuriose”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Sticchi Jacopo fino al 30.05.2022. La reclamante adduce che il dirigente Sticchi Jacopo non intendeva in alcun modo ingiuriare, né minacciare, l’ufficiale di gara, pur ammettendo che lo stesso ha tenuto nei confronti di quest’ultimo “un atteggiamento veemente e deciso in quanto emotivamente coinvolto”. Egli, inoltre, intendeva soltanto chiedere spiegazioni all’arbitro in merito ai provvedimenti dallo stesso assunti e, anche per quanto concerne l’ordine a recarsi fuori dall’area di gioco, lo Sticchi, più che disattenderlo, dapprima avrebbe avuto necessità di impartire disposizioni nel lasciare la panchina e, poi, sarebbe incorso in errore presumendo di poter legittimamente attendere la fine della partite sostando oltre la rete di delimitazione del campo di gioco, anziché recandosi negli spogliatoi.

Il reclamo alla riunione del 6 aprile 2022 è stato, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

Le frasi profferite dal dirigente Sticchi Jacopo sono particolarmente gravi e connotano una condotta oltraggiosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, per cui non è condivisibile la tesi della società reclamante secondo la quale il dirigente non aveva alcun intento offensivo. Le frasi in questione e, più in generale, il comportamento tenuto dallo Sticchi, sono espressione di un atteggiamento inaccettabile e ingiustificabile nei confronti del direttore di gara, tanto più censurabile in quanto proveniente da un dirigente accompagnatore della squadra.

Il tutto risulta da quanto testualmente riportato dal direttore di gara nel referto arbitrale, nel quale si legge: “Entra di corsa in campo verso di me, contestando in maniera veemente e minacciosa una mia decisione, dicendomi coglione, cazzo di rigore hai dato pezzo di merda, vaffanculo, ripetute più e più volte. In un primo momento non vuole abbandonare il recinto di gioco, sedendosi in panchina. Dopo qualche minuto, incitato dal capitano, a fatica, abbandona in un primo momento il recinto di gioco, applaudendomi in maniera sarcastica e continuando ad offendermi con le parole virgolettate riportate prima. Dopo un paio di minuti, si ripresenta nei pressi dell’ingresso del terreno di gioco. A gioco fermo, non appena mi rendevo conto della sua presenza lì, lo invitavo nuovamente ad abbandonare il recinto di gioco e dopo un paio di minuti in cui è rimasto fermo li gesticolando contro di me perché non voleva abbandonare il recinto di gioco, abbandonava nuovamente il recinto di gioco, continuando ad offendermi: coglione, vaffanculo ripetuto numerose volte”.

Ne consegue che le giustificazioni addotte dalla società reclamante in ordine al comportamento tenuto dal proprio dirigente accompagnatore non possono in alcun modo essere condivise e risultano smentite dal chiaro ed inequivocabile contenuto del referto arbitrale, cui, come noto, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., va attribuita piena prova circa i fatti accaduti in campo.

Ciò considerato, il reclamo proposto dalla società S.S.D. BRINDISI FC deve essere rigettato e la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo confermata in quanto congrua.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

     

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                        Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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