F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 263/CSA pubblicata il 21 Aprile 2022 – sig. Massimiliano Santopadre

 

Decisione n. 263/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 214/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Michele Messina - Componente 

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 214/CSA/2021-2022, proposto dal Sig. Massimiliano Santopadre, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 137 del 28.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.04.2022, l’Avv. Daniele

Cantini ed udita l’Avv. Monica Fiorillo per il reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Massimiliano Santopadre, Presidente della soc. A.C. Perugia Calcio, ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 137 del 28.02.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Perugia/Benevento del 26.02.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato al reclamante la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 21.03.2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara, espressioni gravemente ingiuriose e accuse di parzialità.”.

 

Il Presidente della Soc. A.C. Perugia Calcio, Sig. Massimiliano Santopadre, con il ricorso introduttivo, ha chiesto di essere prosciolto da ogni addebito in quanto totalmente estraneo ai fatti per cui è causa.

Secondo la tesi difensiva, il Sig. Massimiliano Santopadre, infatti, al termine del primo tempo non si trovava nel tunnel che adduce agli spogliatoi ma bensì al proprio posto in Tribuna dove è rimasto fino al termine della partita. Conseguentemente non può aver rivolto all’arbitro le frasi riportate nel suo rapporto di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 aprile 2022, è comparsa per la parte reclamante l’Avv. Monica Fiorillo, la quale ha concluso per l’accoglimento del reclamo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Nella riunione del 10.03.2022, questa Corte, sulla base di quanto esposto dalla difesa del reclamante, ha ritenuto opportuno ascoltare, a chiarimento dei fatti di causa, il direttore di gara.

Il Sig. Eugenio Abbattista, arbitro della gara Perugia/Benevento del 26.02.2022, raggiunto telefonicamente, ha dichiarato di aver identificato il presidente del Perugia, Sig. Massimiliano Santopadre, quale autore delle espressioni in contestazione, con l’ausilio dei collaboratori della Procura Federale.

Il Collegio, a seguito di quanto riferito dal direttore di gara, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, ha deciso di approfondire i profili della vicenda, disponendo acquisirsi documentali chiarimenti dalla Procura Federale circa gli accadimenti occorsi tra il primo e secondo tempo della gara in questione. Segnatamente, vengono richiesti chiarimenti circa l’identificazione del Presidente del Perugia, quale soggetto che avrebbe pronunciato nei confronti dell’arbitro le espressioni riportate in referto, Identificazione che sarebbe avvenuta, su richiesta dell’arbitro, interpellando i collaboratori della Procura Federali presenti allo stadio.

 

La Corte, onde assicurare effettiva tutela alla parte reclamante, ha disposto, altresì, nelle more, la sospensione dell’efficacia della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, rinviando il giudizio al 14.04.2022.

Il Procuratore Federale, con riferimento all’ordinanza di questo Collegio del 10.03.2022, con sua nota del 16.03.2022, ha trasmesso a questo organo giudicante una relazione di servizio redatta da Collaboratori della Procura Federale designati al controllo della gara Perugia/Benevento del 26.02.2022.

I tre collaboratori della Procura Federale incaricati del controllo della gara in parola, Sigg.ri Stefano D’Agostino, Orlando Olivieri e Alessio Tomassucci, in merito ai chiarimenti richiesti da questa Corte, hanno dichiarato che nessuno di loro, alla fine del primo tempo, ha notato la presenza del Presidente del Perugia, Sig. Massimiliano Santopadre, nel corridoio che porta agli spogliatoi e neppure nell’androne antistante gli stessi.

I tre collaboratori della Procura Federale hanno altresì precisato che nessuna richiesta d’identificazione è stata loro rivolta dal direttore di gara.

Alla luce di quanto sopra esposto è di tutta evidenza che il Presidente della A.C. Perugia Calcio è completamente estraneo ai fatti per i quali è stato sanzionato dal Giudice Sportivo.

L’arbitro, nella confusione e nella concitazione del momento, si è avvalso e fidato dell’identificazione effettuata da persone non riconducibili ai collaboratori della Procura Federale, che l’hanno indotto in errore.

Questa Corte, in considerazione di quanto precede, non può che accogliere il reclamo proposto dal Sig. Massimiliano Santopadre.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione irrogata.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                             IL VICE PRESIDENTE

 

Daniele Cantini                                                                   Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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