FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 232/AA del 20/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ANDREOTTI ASD LIVORNO F. CALCIO 1926

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 314 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea ANDREOTTI, e della società ASD LIVORNO F. CALCIO 1926, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA ANDREOTTI, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Livorno F.1926 quale dirigente accompagnatore, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato, all’audizione prevista per il giorno 22.1.2022 presso l’Ufficio del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta della LND, senza addurre preventivamente alcun motivo di legittimo impedimento a comparire;

ASD LIVORNO F. CALCIO 1926, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Andrea Andreotti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea ANDREOTTI e dal Sig. Rocco Antonio Cafarelli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD LIVORNO F. CALCIO 1926;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Andrea ANDREOTTI, e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società ASD LIVORNO F. CALCIO 1926;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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