FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 237/AA del 20/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MILITO ASD ATLETICO NUCERIA 2017
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 414 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Graziano MILITO e della società A.S.D. ATLETICO NUCERIA 2017, avente ad oggetto la seguente condotta:
GRAZIANO MILITO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Nuceria 2017, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 10.12.2021 ed in occasione della gara A.S.D Atletico Nuceria 2017 – A.S.D. Cava Friends 2019 valevole per il Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania, disputata presso lo stadio Karol Wojtyla di Nocera Superiore (SA), proferito minacce nei confronti dell’Osservatore Arbitrale designato; nonché per avere impedito allo stesso Osservatore Arbitrale di accedere allo spogliatoio per interloquire a fine gara con il direttore di gara, nonché ancora per essersi trattenuto indebitamente nello spazio comune degli spogliatoi, pur non essendo inserito tra i dirigenti autorizzati di cui alla distinta di gara, ed essersi introdotto durante l’intervallo della gara all’interno dello spogliatoio dell’Arbitro contestando allo stesso di non aver concesso un rigore alla squadra ospitante A.S.D Atletico Nuceria 2017;
A.S.D. ATLETICO NUCERIA 2017, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Graziano MILITO, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Graziano MILITO e dal Sig. Vincenzo SENATORE, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO NUCERIA 2017;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Graziano MILITO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO NUCERIA 2017;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.