FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 242/AA del 26/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GOLAN ASD OSL CALCIO GARBAGNATE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 411 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Daniel Yosef GOLAN e della società A.S.D. OSL CALCIO GARBAGNATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIEL YOSEF GOLAN, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. OSL Calcio Garbagnate all’epoca dei fatti ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della predetta società e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma, sia in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver sottoscritto, in data 11.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società ASD Osl Calcio Garbagnate, unitamente ai propri genitori esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso, la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD OSL CALCIO GARBAGNATE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo Massimiliano PARRI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD OSL CALCIO GARBAGNATE, e dal Sig. Daniel Yosef GOLAN;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Daniel Yosef GOLAN, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD OSL CALCIO GARBAGNATE;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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