FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 243/AA del 26/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CANONICO POMPILIO SSC NAPOLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 404 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele CANONICO e Raffaele POMPILIO e della società S.S.C. NAPOLI S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta: RAFFAELE CANONICO, Responsabile Sanitario della S.S.C. Napoli S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC”, versione 4, del 3.12.2021), e della Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare, per aver consentito o, comunque, non aver impedito dal 30.12.2021, data di ripresa degli allenamenti al termine della pausa natalizia, che la quasi totalità del gruppo squadra non indossasse mai i DPI all’interno del centro sportivo di allenamento della prima squadra della S.S.C. Napoli S.p.A., ed in particolare, tra gli altri, negli spogliatoi, palestra, sala ristorante, sala medica, sale dedicate alle riunioni tecniche anche di piccole dimensioni; RAFFAELE POMPILIO, Vice Direttore Sportivo della S.S.C. Napoli S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC” (versione 4, del 3.12.2021), e della Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto, nella sua qualità di delegato del Presidente della propria società, a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito dal 30.12.2021, data di ripresa degli allenamenti al termine della pausa natalizia, che la quasi totalità del gruppo squadra non indossasse mai i DPI all’interno del centro sportivo di allenamento della prima squadra della S.S.C. Napoli S.p.A., ed in particolare, tra gli altri, negli spogliatoi, palestra, sala ristorante, sala medica, sale dedicate alle riunioni tecniche anche di piccole dimensioni; S.S.C. NAPOLI S.P.A., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai precedenti capi di incolpazione dei propri tesserati Raffaele CANONICO e Raffaele POMPILIO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Raffaele CANONICO e Raffaele POMPILIO, e dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.C. NAPOLI S.P.A.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Raffaele CANONICO, di € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Raffaele POMPILIO, e di € 10.000,00 (diecimila) di ammenda per la società S.S.C. NAPOLI S.P.A.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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