F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 130/TFN – SD del 26 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7232/293 pf21-22/GC/GR/ff del 24 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Di Gaetano Francesco, Guerrisi Rocco e della società ASD Cittanova Calcio – Reg. Prot. 127/TFN-SD

Decisione/0130/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0127/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 19 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.7232/293 pf21-22/GC/GR/ff del 24 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Di Gaetano Francesco, Guerrisi Rocco e della società ASD Cittanova Calcio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 24 marzo 2022, Prot. 7232/293pf21-22/GC/GR/ff, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Francesco Di Gaetano, tesserato, all’epoca dei fatti, con la qualifica di allenatore di base UEFA A - cod.100260 - per la Società ASD Cittanova Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver indebitamente presenziato colpito da squalifica nella zona spogliatoi e nei pressi del campo di gioco in occasione della gara valevole per il campionato Serie D, girone I, tra ASD Cittanova Calcio e ACD Città di Sant’Agata, disputata in data 26 settembre 2021 a Cittanova (RC);

- il sig. Rocco Guerrisi, all’epoca dei fatti, Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della società ASD Cittanova Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e 21, comma 9 , del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito o, comunque, non impedito all’allenatore sig. Francesco Di Gaetano, soggetto colpito da squalifica, di indebitamente presenziare nella zona spogliatoi e nei pressi del campo di gioco in occasione della gara valevole per il campionato Serie D, girone I, tra ASD Cittanova Calcio e ACD Città di Sant’Agata, disputata in data 26 settembre 2021 a Cittanova (RC);

- la società ASD Cittanova Calcio, per rispondere a titolo sia di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per l'operato del proprio Presidente e legale rappresentante sig. Rocco Guerrisi, sia di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CGS, per la condotta ascritta al proprio tesserato all’epoca dei fatti sig. Francesco Di Gaetano.

La fase istruttoria

Nell’ambito del giudizio n. 030/CSA/21-22, la Corte Sportiva di Appello disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

In particolare, nell’ambito di detto giudizio, emergeva che l’allenatore della Società ASD Cittanova Calcio, sig. Francesco Di Gaetano, durante la gara disputata in data 26 settembre 2021 tra la ASD Cittanova Calcio e la ACD Città di Sant’Agata, nonostante fosse squalificato, sarebbe stato presente in una stanza attigua agli spogliatoi.

La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 23 novembre 2021 provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 293 pf 21-22, avente ad oggetto: “Accertamenti disposti dalla Corte Sportiva di Appello Sez. III in ordine alla presenza, in pendenza di squalifica, del tecnico Francesco Di Gaetano – UEFA A cod.100260 – e presunti comportamenti intimidatori posti in essere da un soggetto agli atti non identificato a danno della squadra ospite durante la gara Cittanova – Sant’Agata del 26.09.2021”.

Nel corso dell’istruttoria la Procura acquisiva i fogli di censimento e l’organigramma delle società ASD Cittanova Calcio e ACD Città di Sant’Agata nonché procedeva all’audizione di numerosi calciatori delle suddette società ed all’audizione del sig. Francesco Di Gaetano e del Presidente della ASD Cittanova Calcio, sig. Rocco Guerrisi.

Esaminati gli atti dell'attività d'indagine espletata, in data 10 febbraio 2022, la Procura Federale notificava al tecnico, sig. Francesco di Gaetano, al Presidente della ASD Cittanova Calcio, sig. Rocco Guerrisi ed alla stessa ASD Cittanova Calcio l’avviso di conclusione delle indagini.

Con detto atto la Procura avvisava i soggetti sottoposti alle indagini della possibilità, tra le altre cose, di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

Le notifiche andavano a buon fine.

Con pec di pari data, l’avv. Marco Sabato, in qualità di legale del sig. Francesco Di Gaetano, chiedeva, ed otteneva poi, copia degli atti.

In data 24 febbraio 2022, l’avv. Marco Sabato, nella suddetta qualità, avanzava una proposta di accordo che prevedeva l’applicazione della sanzione consistente in 1 settimana di inibizione.

In data 22 marzo 2022, la Procura Federale comunicava all’avv. Sabato il mancato accoglimento della proposta formulata e, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo ex art. 126 CGS, informava lo stesso della propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare.

In data 24 marzo 2022, pertanto, la Procura Federale notificava agli incolpati gli atti di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 19 aprile 2022.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza, in data 14 aprile 2022, il sig. Francesco Di Gaetano depositava una memoria difensiva con la quale, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità del deferimento in quanto tardivo. Sosteneva, inoltre, l’infondatezza del deferimento atteso che la presenza dello stesso nello spogliatoio sarebbe stata dipesa esclusivamente dalla necessità di porre fine alla lite in essere tra i calciatori della ASD Cittanova Calcio e della ACD Città di Sant’Agata.

La Società ed il Presidente, sig. Rocco Guerrisi, non depositavano memorie difensive nè avanzavano altre richieste.

Il dibattimento

All’udienza del 19 aprile 2022, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Marco Sabato, in rappresentanza del sig. Francesco Di Gaetano.

La Procura Federale si riportava all’atto di deferimento mentre l’avv. Sabato insisteva nella richiesta di accoglimento della eccezione preliminare di inammissibilità del deferimento, attesa la tardività dello stesso, ed, in ogni caso, si riportava alle conclusioni formulate nella memoria difensiva.

Nessuno compariva per la società ASD Cittanova Calcio e per il Presidente, sig. Rocco Guerrisi.

La decisione

Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del deferimento sollevata dal sig. Francesco Di Gaetano.

Il tecnico, come detto, sostiene che l’atto di deferimento sarebbe tardivo, in quanto notificato in data 24 marzo 2022 e, dunque, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini eseguita in data 10 febbraio 2022. Con ciò violando il disposto dell’art. 125 CGS.

L’eccezione è infondata.

Il secondo comma dell’art. 125 CGS così recita: “l’atto di deferimento di cui al comma 1, mediante il quale viene formulata l’incolpazione, deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”.

A sua volta il primo comma dell’art. 123 CGS stabilisce che: “il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”.

Dalla lettura delle suddette norme si evince che il termine entro il quale deve intervenire l’atto di deferimento, di cui all’art. 125, non decorre dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, come sostenuto dal sig. Di Gaetano, bensì dalla scadenza del termine fissato dall’art. 123, comma 1, CGS, ossia dalla scadenza del termine assegnato al soggetto interessato per l’esercizio delle garanzie difensive. Nel caso in cui vi sia una pluralità di incolpati la decorrenza opera dall’ultimo termine assegnato a difesa.

Termine che, a sua volta, decorre dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini.

Nel caso di specie, la Procura Federale ha notificato al sig. Francesco Di Gaetano e a tutti gli incolpati l’avviso di conclusione delle indagini in data 10 febbraio 2022, assegnando agli stessi un termine di 15 giorni, decorrenti dal 10 febbraio 2022, per chiedere di essere sentiti o per presentare una memoria.

Il momento dal quale è cominciato a decorrere il termine di 30 giorni ex art. 125 CGS è, dunque, il 25 febbraio 2022.

La notifica dell’atto di deferimento al sig. Francesco Di Gaetano è intervenuta in data 24 marzo 2022 e, pertanto, entro il termine di 30 giorni decorrente dal 25 febbraio 2022, così come stabilito dagli artt. 123 e 125 CGS.

Passando a considerare il merito del deferimento nei confronti del sig. Francesco Di Gaetano, va dichiarata la responsabilità, sia pure attenuata nei fatti, del deferito.

Dagli atti di causa emerge, difatti, che il sig. Di Gaetano, durante la gara disputata il giorno 26 settembre 2021 tra ASD Cittanova Calcio e ACD Città di Sant’Agata, risultava essere squalificato.

Emerge, altresì, che lo stesso sia stato presente, a fine gara, nella zona attigua agli spogliatoi.

Tale circostanza è dimostrata dalle numerose dichiarazioni rese alla Procura Federale dai giocatori delle due squadre e dalle stesse dichiarazioni dell’incolpato, il quale ha riconosciuto tale circostanza.

Vi è, tuttavia, da evidenziare che dagli atti di causa emerge anche la circostanza che il sig. Di Gaetano è stato presente nella zona attigua agli spogliatoi solo a fine gara e che lo stesso è intervenuto al fine di sedare una lite che stava nascendo tra i calciatori della ASD Cittanova Calcio e della ACD Città di Sant’Agata.

Di tali circostanze, pertanto, occorre tener conto ai fini della determinazione dell’entità della sanzione.

Per ciò che concerne la posizione del Presidente della ASD Cittanova Calcio, sig. Rocco Guerrisi, la Procura Federale ha esercitato l’azione disciplinare nei suoi confronti per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito o, comunque, non impedito all’allenatore sig. Francesco Di Gaetano di presenziare indebitamente nella zona spogliatoi.

Tuttavia, dagli atti di indagine non emerge alcun elemento che possa far ritenere che il Presidente Rocco Guerrisi abbia consentito la presenza negli spogliatoi del sig. Di Gaetano. Né si comprende come lo stesso avrebbe potuto impedire, nello specifico caso, al tecnico di accorrere presso gli spogliatoti per sedare la lite nascente (cosa peraltro riuscita).

Del resto, come detto, l’occasione che ha determinato la presenza presso gli spogliatoi del sig. Francesco Di Gaetano è stata la lite che stava per insorgere tra i calciatori delle due squadre dopo la conclusione della partita. Si è trattato, quindi, di un evento del tutto imprevedibile per il Presidente, il quale non poteva immaginare che il tecnico Di Gaetano, fino a quel momento lecitamente presente sugli spalti a vedere la partita, sarebbe accorso presso gli spogliatoi.

Il sig. Rocco Guerrisi deve, pertanto, essere prosciolto.

Da ciò consegue che, per quel che riguarda il deferimento nei confronti della società ASD Cittanova Calcio, alla stessa può essere riconosciuta solo la responsabilità ex art. 6, comma 2, CGS, per la responsabilità addebitata al tecnico, e non anche la responsabilità ex art. 6, comma 1, CGS.

Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Guerrisi Rocco.

Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Di Gaetano Francesco, giornate 1 (una) di squalifica, da scontarsi in gara ufficiale;

- per la società ASD Cittanova Calcio, euro 100,00 (cento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Rinaldi                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 26 aprile 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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