C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 19/10/2017 – Delibera – Reclamo società NIBIONNO OGGIONO – Camp. Eccellenza – Gir. B Gara del 01.10.2017 tra Nibionno Oggiono / Caprino C.U. n. 15 del CRL datato 05.10.2017
Reclamo società NIBIONNO OGGIONO - Camp. Eccellenza - Gir. B
Gara del 01.10.2017 tra Nibionno Oggiono / Caprino
C.U. n. 15 del CRL datato 05.10.2017
La società Nibionno Oggiono ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore ISELLA Mattia per tre giornate, richiedendo lo sconto di una giornata di squalifica poiché il giocatore non avrebbe effettuato un’azione violenta.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.
Come si evince dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, è emerso in modo inconfutabile come il calciatore ISELLA Mattia abbia invero protestato a lungo nei confronti dell’arbitro, offendendolo pesantemente e ripetutamente. Oltre a ciò, ancor più grave, risulta documentato che il calciatore, nel corso delle proprie proteste, più volte si appoggiava al braccio del direttore di gara.
Alla luce dei comportamenti posti in essere, la sanzione inflitta dal GS appare assolutamente congrua
Il ricorso è pertanto non meritevole di accoglimento.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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