C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 02/11/2017 – Delibera – Reclamo della società A.S.TICINIA ROBECCHETTO Camp. Juniores Reg. B Gir. A Gara del 07/10/2017 tra Besnatese / Ticinia Robecchetto C.U. n. 17 del CRL datato 12.10.2017

Reclamo della società A.S.TICINIA ROBECCHETTO Camp. Juniores Reg. B   Gir. A

Gara del 07/10/2017 tra Besnatese / Ticinia Robecchetto

C.U. n. 17 del CRL datato 12.10.2017

 

La società A.S. TICINIA ROBECCHETTO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la inibizione fino al 4 aprile 2018 a carico del dirigente  PIOVANI Maurizio per offese all'arbitro, per tentativo di colpirlo senza riuscirvi, per aver pronunciato ripetutamente offese, minacce e bestemmie, reiterando tale comportamento sia a fine gara sia quando l' arbitro lascia lo stadio.

La Società reclamante ritiene invece che  quanto riportato dall' arbitro non corrisponda totalmente al vero in quanto il dirigente PIOVANI non aveva affatto offeso l'arbitro, né lo aveva minacciato, né aveva tentato di colpirlo, né aveva pronunciato bestemmie. Chiede peraltro una riduzione della sanzione comminata.

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto della regolarità di presentazione del ricorso, osserva che dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, e dal supplemento di rapporto emerge chiaramente il comportamento offensivo nei confronti dell' arbitro da parte del tesserato, che continuava una volta lasciato il campo di gara, da dietro alla recinzione.

Tale comportamento di certo aggressivo deve essere sanzionato come indicato dal Giudice Sportivo. La decisione va pertanto confermata.

Tutto quanto sopra premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il ricorso presentato, conferma la squalifica così come comminata dal Giudice Sportivo e dispone l’addebito della tassa.

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