C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 16/11/2017 – Delibera – Reclamo della società ACD FONTANELLA Camp. 2° Categoria Gir. I Gara del 22/10/2017 tra Casaletto Ceredano / Fontanella C.U.n. 16 della delegazione di Cremona datato 26-10-2017
Reclamo della società ACD FONTANELLA Camp. 2° Categoria Gir. I
Gara del 22/10/2017 tra Casaletto Ceredano / Fontanella
C.U.n. 16 della delegazione di Cremona datato 26-10-2017
La società FONTANELLA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BERTOLOTTI Marco per tre gare; il calciatore sanzionato si trovava in tribuna, la società si chiede come ha fatto il direttore di gara a identificare nel BERTOLOTTI l'autore delle offese.
La Corte Sportiva Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : l'arbitro nel suo referto dichiara che il calciatore sanzionato l'ha riconosciuto personalmente, si rammenta inoltre che il referto arbitrale costituisce secondo prassi consolidata della giurisprudenza federale fonte privilegiata di prova, contro la quale non hanno valore le dichiarazioni della reclamante. Sebbene il comportamento irriguardoso la sanzione appare eccessiva, si ritiene pertanto necessario mitigarla lievemente.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la sanzione comminata al BERTOLOTTI Marco a due gare effettive, dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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