C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 16/11/2017 – Delibera – Reclamo della società ASD BEREGUARDO Camp. 2° Categoria Gir. V Gara del 22-10-2017 tra Bereguardo / Cassolese C.U. n. 15 della Delegazione di Pavia datato 26.10.2017

Reclamo della società ASD BEREGUARDO  Camp. 2° Categoria Gir. V

Gara del 22-10-2017 tra Bereguardo / Cassolese

C.U. n. 15 della Delegazione di Pavia datato 26.10.2017

 

La Società ASD BEREGUARDO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato l'ammenda  di Euro 200,00 e la squalifica del campo per una gara con sospensione per un anno ai sensi dell'Art. 16, comma II° bis, CGS, lamentando che non era stata pronunciata alcuna frase discriminatoria nei confronti dell'arbitro e comunque non vi era stata nemmeno la percezione di un siffatto comportamento discriminatorio, deducendo  che le sanzioni sono ingiuste e comunque eccessive.

 

La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante rileva che l'arbitro nel proprio rapporto afferma di essere stato insultato dal 10° minuto del primo tempo  sino alla fine della gara da parte di alcuni tifosi della società reclamante.

Alla luce di ciò non si ritiene che possa trovare applicazione il combinato disposto di cui all'Art.11 e 16, comma II° bis del CGS, in quanto la dimensione delle frasi discriminatorie non ha comportato la “percezione reale del fenomeno” con la sanzione della squalifica del campo per una giornata, sospesa per un anno, bensì solamente la sanzione dell'ammenda per responsabilità oggettiva della società, ai sensi dell'Art. 4, comma III, del CGS.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto,

ANNULLA

la squalifica  del campo per una gara con sospensione per un anno, ai sensi dell'Art. 16, comma II bis, del CGS e conferma la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00.

Si dispone l'accredito  della relativa tassa se versata.

 

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