C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 16/11/2017 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. VIRTUS ABBIATENSE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. C Gara del 15/10/2017 tra Accademia Milanese / Virtus Abbiatense C.U. n. 14 della Delegazione di Milano datato 26.10.2017

Reclamo della società A.S.D. VIRTUS ABBIATENSE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. C

Gara del 15/10/2017 tra Accademia Milanese / Virtus Abbiatense

C.U. n. 14 della Delegazione di Milano datato 26.10.2017

 

La società A.S.D. VIRTUS ABBIATENSE  ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica per tre gare al giocatore SBLENDIDO Niccolo per aver indirizzato una frase ingiuriosa verso il pubblico in tribuna dopo aver spinto un calciatore avversario. Inoltre cercava di colpire con una testata, non riuscendovi, uno spettatore al quale rivolgeva frase gravemente minacciosa. Successivamente correva all' esterno del recinto di gioco, trovandolo aperto; veniva però fermato dai propri compagni di squadra e dai calciatori avversari. A tal punto l'arbitro era costretto a sospendere la gara ritenendo che non ci fossero più le condizioni di sicurezza anche a tutela della propria incolumità e di quella dei  calciatori avversari

La Società reclamante ritiene invece che il giocatore SBLENDIDO fosse stato provocato dal pubblico, che si era avvicinato alla rete non per dare una testata avendo ricevuto una frase offensiva da parte di un genitore. La Società ritiene eccessiva la squalifica e ne chiede pertanto la riduzione in considerazione delle provocazioni ricevute.

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto della regolarità di presentazione del ricorso, osserva che dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, e dal supplemento di rapporto dell' arbitro emerge chiaramente la responsabilità del calciatore SBLENDIDO che con il suo comportamento nei confronti del pubblico e di uno spettatore in particolare aveva determinato una situazione di tensione tanto da costringere l'arbitro a sospendere la gara.

Tale comportamento va sanzionato nella misura indicata dal Giudice Sportivo. La decisione va pertanto confermata.

Tutto quanto sopra premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il ricorso presentato, conferma la squalifica così come comminata dal Giudice Sportivo e dispone l’addebito della tassa.

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