C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 23/11/2017 – Delibera – Reclamo in proprio del calciatore SCARPELLINI PAOLO – Camp. 3° Categoria Gir. D Gara del 22.10.2017 tra Castel Rozzone / Oratorio Pro Lurano C.U. n. 18 della Delegazione di Bergamo datato 03.11.2017

Reclamo in proprio del calciatore SCARPELLINI PAOLO - Camp. 3° Categoria Gir. D

Gara del 22.10.2017 tra Castel Rozzone / Oratorio Pro Lurano

C.U. n. 18 della Delegazione di Bergamo datato 03.11.2017

 

Il calciatore SCARPELLINI Paolo ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del G.S. che ha comminato al medesimo sei gare di squalifica, ammettendo di aver proferito una frase ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell'arbitro, ma non con insulti per motivi di razza e discriminatori direttamente rivolti al direttore di gara.

 

La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che il calciatore SCARPELLINI Paolo ha rinunciato ad essere sentito personalmente perchè impossibilitato a comparire,  rileva che l'arbitro è stato chiaro e preciso nel riportare le frasi offensive, irriguardose e di carattere razziale pronunciate dallo SCARPELLINI il quale tra l'altro, non nega la circostanza, ma contesta solo il fatto che avrebbe pronunciato una frase irriguardosa e discriminatoria non direttamente in viso all'arbitro, ma solo dopo che quest'ultimo era entrato negli spogliatoi.

La gravità del comportamento tenuto dal suddetto tesserato rientra pienamente nella fattispecie di cui all'art. 11 CGS e la sanzione comminata dal GS risulta più che congrua.

Tanto premesso e ritenuto

                                                                               RIGETTA

Il ricorso e conferma le sanzioni comminate. Si dispone l'addebito  della relativa tassa.

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