C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 30/11/2017 – Delibera – Reclamo società A.D.C. MARIO RIGAMONTI Camp. Allievi reg. Gir. C Gara del 11.11.2017 tra Sarnico / A.D.C. Mario Rigamonti C.U. n. 24 del CRL datato 16.11.2017.

Reclamo società  A.D.C. MARIO RIGAMONTI  Camp. Allievi reg.  Gir. C

Gara del 11.11.2017 tra Sarnico / A.D.C. Mario Rigamonti

C.U. n. 24 del CRL  datato 16.11.2017.

 

La società  A.D.C. MARIO RIGAMONTI  ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato a carico del sig. Giorgio GAGGIOTTI l'inibizione fino al 27 dicembre 2017, la squalifica dell'allenatore Angelo PIOVANI fino al 13 dicembre 2017; la squalifica dell'assistente arbitro  Massimo TEDOLDI fino al 29 novembre 2017, del giocatore Francesco SOLDI per quattro gare e PELATI Francesco per due gare, nonché l'ammenda di € 50,00 a carico della società reclamante.

Lamenta la società Mario Rigamonti che le sanzioni sarebbero eccessive rispetto ai fatti accaduti.

La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva preliminarmente che le sanzioni dell'ammenda di € 50,00, la squalifica per due gare del sig. PELATI Francesco nonché la squalifica dell'assistente all'arbitro Massimo TEDOLDI fino al 29 novembre 2017, non sono impugnabili avanti a questa Corte, e pertanto il motivo di reclamo sarà da dichiararsi inammissibile ex art 45 comma 3 lett a e lett. d.

Analizzando i motivi ammissibili del ricorso, letto il rapporto di gara, le sanzioni devono essere confermate, in quanto correttamente comminate. I comportamenti offensivi, minacciosi nonché irriguardosi trovano piena conferma nel rapporto dell'arbitro.

Tanto premesso e ritenuto

                                                                               RIGETTA

il ricorso e conferma le sanzioni comminate. Si dispone l'addebito  della relativa tassa.

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