C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 06/12/2017 – Delibera – Reclamo società ASD INZAGO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 11.11.2017 tra Nuova Frontiera / ASD Inzago C.U. n. 17 della Delegazione Monza Brianza datato 16.11.2017.

 

Reclamo società  ASD INZAGO Camp. Juniores Prov. Gir. A

Gara del 11.11.2017 tra Nuova Frontiera / ASD Inzago

C.U. n. 17 della Delegazione Monza Brianza  datato 16.11.2017.

La società ASD INZAGO  ha proposto reclamo le decisioni del Giudice Sportivo con le quali le ha inflitto l'ammenda di Euro 500,00, ha inibito i dirigenti, GORLA Alessandro e ROSSI Roberto, sino al 26.11.2017, ha squalificato l'allenatore, LEVATI Angelo, sino al 15.5.2018 ed i calciatori, PARONI Andrea e CREMONESI Marco, rispettivamente per quattro e tre gare, lamentando che le sanzioni sono eccessive in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai propri tifosi e dei propri tesserati.

La Corte Sportiva d'Appello,  preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentita la reclamante, osserva : in via preliminare, devono essere dichiarati inammissibili i reclami proposti avverso l'inibizione dei dirigenti, GORLA e ROSSI, in quanto inferiori al mese; e ciò in applicazione del disposto di cui all'Art. 45, comma III, lett. b) del CGS.

Le sanzioni comminate nei confronti dei calciatori, CREMONESI e PARONI, meritano invece di essere confermate in quanto congrue rispetto al comportamento, offensivo e minaccioso, da loro tenuto nei confronti dell'arbitro e descritto dall'arbitro stesso nel proprio referto che, come noto, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova.

Meritano infine di essere lievemente mitigate l'ammenda comminata alla società reclamante e la squalifica, comminata all'allenatore, LEVATI Angelo, in quanto si ritengono eccessive rispetto agli abituali criteri di giudizio adottati da questa Corte ed in applicazione del principio di equità di giudizio, anche in considerazione della categoria di appartenenza della società reclamante e del fatto che il comportamento tenuto dall'allenatore non è  connotato da violenza nemmeno sotto il profilo del tentativo.

Tanto premesso dichiara

INAMMISSIBILE

il reclamo proposto avverso  l'inibizione dei dirigenti, GORLA Alessandro e ROSSI Roberto e

RIDUCE

la squalifica comminata all'allenatore, LEVATI Angelo, a tutto il 28.2.2018 e l'ammenda nei confronti della ASD INZAGO, ad Euro 350,00, confermando per il resto le decisioni del GS.

Dispone l’accredito  della relativa tassa se versata.

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