C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 21/12/2017 – Delibera – Reclamo società ASD ZELO CO5 Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. B Gara del 01.12.2017 tra Superga / Zelo Co5 C.U. n. 27 del CRL datato 6.12.2017.

Reclamo società ASD ZELO CO5  Camp.  Calcio a 5 Serie D  Gir. B

Gara del 01.12.2017 tra Superga / Zelo Co5

C.U. n. 27 del CRL  datato 6.12.2017.

La società ASD ZELO CO5  ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale le ha inflitto l'ammenda di Euro 100,00 ed ha squalificato il calciatore, GALUPPI Andrea, per tre gare,  chiedendo la cancellazione dell'ammenda e la riduzione della squalifica.

La Corte Sportiva d'Appello,  preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini osserva.

In via preliminare, si osserva che il reclamo proposto relativo all'ammenda è inammissibile in quanto ai sensi dell'Art. 45, comma III, lett. d) del CGS non possono essere impugnate le ammende inflitte alle società appartenenti al campionato di Calcio a 5 Serie D, inferiori ad Euro 150,00.

Considerato che la società reclamante appartiene al campionato di Calcio a 5 Serie D e che la sanzione comminata dal GS è inferiore ad Euro 150,00, il reclamo si deve ritenere inammissibile.

La squalifica comminata al calciatore, GALUPPI, merita di essere confermata in quanto la gravità del comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell'arbitro (atto di violenza commesso nei confronti di un avversario) e menzionato nel rapporto arbitrale, giustifica la squalifica per tre gare.

Pertanto tale squalifica comminata al calciatore dal GS merita di essere confermata.

Tanto premesso dichiara

INAMMISSIBILE

il reclamo proposto avverso la sanzione dell'ammenda e

RIGETTA

il reclamo proposto nei confronti della squalifica per tre gare al calciatore GALUPPI Andrea e dispone l’addebito  della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it