C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 11/01/2018 – Delibera – Reclamo società CALCIO GHEDI Camp. Eccellenza Gir. C Gara del 03.12.2017 tra Calcio Ghedi / Luisiana C.U. n. 27 del CRL datato 6.12.2017.

Reclamo società  CALCIO GHEDI Camp. Eccellenza Gir. C

Gara del 03.12.2017 tra Calcio Ghedi / Luisiana

C.U. n. 27 del CRL  datato 6.12.2017.

La società CALCIO GHEDI  ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale le ha inflitto l'ammenda di Euro 100,00, lamentando che la sanzione è ingiusta in quanto come da documentazione allegata era stata garantita la presenza di un'autoambulanza della Croce Rossa.

La Corte Sportiva d'Appello,  preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini osserva.

In via preliminare, si osserva che il reclamo proposto è inammissibile in quanto ai sensi dell'Art. 45, comma III, lett. d) del CGS non possono essere impugnate le ammende inflitte alle società appartenenti al campionato di Eccellenza, inferiori ad Euro 150,00.

Considerato che la società reclamante appartiene al campionato di eccellenza e che la sanzione comminata dal GS è inferiore ad Euro 150,00, il reclamo si deve ritenere inammissibile.

Tanto premesso dichiara

INAMMISSIBILE

il reclamo proposto e dispone l’addebito  della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it