C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 18/01/2018 – Delibera – Reclamo società GS CASTELLO OSTIANO Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 06.12.2017 tra Grumulus ASD / GS Catello Ostiano C.U. n. 23 della Delegazione di Cremona datato 14.12.2017.

Reclamo società  GS CASTELLO OSTIANO Camp. Juniores Prov. Gir. B

Gara del 06.12.2017 tra  Grumulus ASD / GS Catello Ostiano

C.U. n. 23 della Delegazione di Cremona  datato 14.12.2017.

 

La società GS CASTELLO OSTIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale  ha squalificato il tecnico, STAGNATI Franco sino al 10.2.2018, sostenendo che quest'ultimo non aveva tenuto alcun comportamento violento nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, bensì era intervenuto per dividere due calciatori e di essere stato oggetto di aggressione da parte di un calciatore della squadra avversaria.

La Corte Sportiva d'Appello,  preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, rilevato che alla riunione dell'11.1.2018 nessuno si è presentato per la società reclamante nonostante regolare convocazione recapitata a mezzo e.mail del 21.12.2017 ore 16,17, osserva.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

L'arbitro, sentito a chiarimenti a Questa Corte, ha confermato che il tecnico, STAGNATI Franco, dopo essere stato espulso dal terreno di gara, è venuto a contatto con il calciatore della squadra avversaria, RINALDI Luca, strattonandosi e spingendosi a vicenda.

Considerata la gravità del suddetto comportamento, alla luce degli abituali criteri di giudizio di Questa Corte, nonché della sospensione del campionato per le festività natalizie, giustifica la squalifica comminata al tecnico dal GS che pertanto merita di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto,

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito  della relativa tassa.

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