C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 22/02/2018 – Delibera – Reclamo società BASTIDA Camp. Promozione Gir. F Gara del 04.02.2018 tra Bastida / Viscontea Pavese C.U. n. 36 del CRL datato 08.02.2018

 

  • società  BASTIDA  Camp. Promozione  Gir. F
  1. del 04.02.2018 tra Bastida / Viscontea Pavese

C.U. n. 36 del CRL datato 08.02.2018

La società BASTIDA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore TORTI Matteo per tre giornate nonché il dirigente BARBIERI Matteo sino al 04.04.2018, lamentando come entrambi non siano mai arrivati alle mani nei confronti di nessun tesserato della squadra avversaria.

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Il direttore di gara, nel proprio referto, riporta in modo inequivocabile i fatti, specificando come il calciatore TORTI Matteo sia venuto alle mani con l'allenatore della squadra avversaria, spingendosi ed insultandosi, salvo essere separati da compagni e altri dirigenti. Tale comportamento non può che essere censurato e la sanzione comminata dal GS appare corretta.

Per quanto concerne il dirigente BARBIERI Matteo si rileva come il GS sia incorso in un mero errore materiale indicando il BARBIERI nella categoria allenatori e, conseguentemente infliggendo la squalifica anziché l'inibizione. Tuttavia nel merito della vicenda, occorre rilevare come il dirigente invece di cercare di calmare gli animi, come il suo ruolo imporrebbe,  ha - dopo essere stato allontanato - offeso il direttore di gara,  insultandosi e spingendosi con un avversario. Comportamento reiterato a fine gara. Tale grave comportamento è sicuramente da sanzionare così come correttamente riportato dal GS.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

 

il reclamo proposto e conferma la squalifica per tre gare al calciatore TORTI Matteo, nonché l'inibizione sino al 04.04.2018 per il dirigente BARBIERI Matteo.

Dispone l’addebito della relativa tassa.

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