C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 22/02/2018 – Delibera – Reclamo società FCD PIAN CAMUNO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 27.1.2018 tra FCD Pian Camuno / Centrolago C.U. n. 26 della Delegazione di Brescia datato 1.2.2018.
Reclamo società FCD PIAN CAMUNO Camp. Juniores Prov. Gir. A
Gara del 27.1.2018 tra FCD Pian Camuno / Centrolago
C.U. n. 26 della Delegazione di Brescia datato 1.2.2018.
La società FCD PIAN CAMUNO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale le ha inflitto la sanzione della perdita della gara per 0-3, l'inibizione del dirigente ALGHISI Domenico fino al 19.2.2018 e l'ammenda di 60,00 euro, lamentando che il calciatore, Abdoul BAGNA, contrariamente a quanto affermato dal Giudice Sportivo, era effettivamente tesserato per la predetta società.
La Corte Sportiva d'Appello, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini ed inviato alla squadra avversaria, osserva.
Da accertamenti compiuti presso l’Ufficio Tesseramenti è emerso che il calciatore, Abdoul BAGNA, era effettivamente tesserato per la FCD PIAN CAMUNO sin dal 5.12.2017 e pertanto era in posizione regolare per disputare la gara in epigrafe.
Ne consegue che il reclamo deve essere integralmente accolto con il ripristino del risultato ottenuto sul terreno di gioco.
Tanto premesso
ACCOGLIE
il reclamo proposto annullando la decisione del GS, con il conseguente ripristino del risultato ottenuto sul campo FCD PIAN CAMUNO 2 - CENTROLAGO 2 , l'annullamento dell'inibizione al dirigente ALGHISI Domenico e dell'ammenda alla società di 60,00 euro.
Dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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