C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 22/02/2018 – Delibera – Reclamo società A.S.D. PONTELAMBRESE 1974 Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 3.02.2018 tra Pontelambrese / Cabiate C.U. n. 34 della Delegazione di Como datato 08.02.2018.

Reclamo società A.S.D. PONTELAMBRESE 1974 Camp. Allievi Prov.  Gir.  A

Gara del 3.02.2018 tra Pontelambrese / Cabiate

C.U. n. 34 della Delegazione di Como datato 08.02.2018.

 

La società A.S.D. PONTELAMBRESE 1974 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore PANE Francesco per 10 giornate,per comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario,sostenendo che la frase è stata detta nel contesto di scontri verbali e forse malamente interpretata dall' arbitro che ha decretato l' espulsione.

La Corte Sportiva d'Appello,  preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva.

Dal referto arbitrale emerge che il giocatore PANE Francesco abbia detto: “ Esce questo negro di merda”.Trattasi di comportamento discriminatorio punibile nella misura stabilita dal Giudice Sportivo che appare equa e non meritevole di riduzione come richiesto dalla Società reclamante.

La Corte ritiene che la sanzione debba essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto,

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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