C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 08/03/2018 – Delibera – Reclamo società SERENZA CARROCCIO Camp. 2° Categoria Gir.H Gara del 18.2.2018 tra Maslianico / Serenza Carroccio C.U. n. 36 della Delegazione di Como datato 22.2.2018.
Reclamo società SERENZA CARROCCIO Camp. 2° Categoria Gir.H
Gara del 18.2.2018 tra Maslianico / Serenza Carroccio
C.U. n. 36 della Delegazione di Como datato 22.2.2018.
La società SERENZA CARROCCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato il calciatore MERONI Lorenzo per 3 gare, lamentando che la sanzione è eccessiva in relazione alla gravità tenue del comportamento semplicemente irriguardoso.
La Corte Sportiva d'Appello, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva.
Dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che il calciatore, MERONI Lorenzo, ha offeso e ed insultato verbalmente l'arbitro a fine gara.
Alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Corte si deve ritenere congrua la squalifica di tre gare comminata allo stesso dal Giudice Sportivo che pertanto merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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