C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 08/03/2018 – Delibera – Reclamo società FC GARLASCO Camp. Juniores Reg. Gir. H Gara del 10.02.2018 tra Vigevano / Garlasco C.U. n. 37 del CRL datato 15.02.2018

  • società  FC GARLASCO  Camp. Juniores Reg.  Gir. H
  1. del 10.02.2018 tra Vigevano / Garlasco

C.U. n. 37 del CRL datato 15.02.2018

 

La società FC GARLASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato i calciatori Kleo ELEZI e POFFA Dilan, rispettivamente sino al 28.3.2018 e per sette gare ed ha inibito il dirigente POFFA  Andrea sino al 9.5.2018, chiedendo una riduzione delle sanzioni in quanto erano stati provocati dai dirigenti della squadra avversaria e comunque i comportamenti da loro posti in essere non potevano ritenersi violenti.

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Come si evince dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, viene analiticamente riportato come Kleo ELEZI ha colpito l'arbitro con una pallonata seppur non violenta e POFFA Dilan ha pronunciato una frase offensiva  nei confronti dell'arbitro da lui però non percepita direttamente, mentre POFFA Andrea dopo aver colpito l'arbitro con il pallone al corpo ha tenuto nei suoi confronti un comportamento minaccioso.

La gravità dei suddetti comportamenti giustifica una lieve mitigazione della squalifica comminata al calciatore, POFFA Dilan, stante l'incertezza in merito alla sussistenza di una valenza discriminatoria della frase pronunciata a bassa voce non sentita direttamente dall'arbitro.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica comminata a POFFA Dilan a tre gare effettive e conferma per il resto le decisioni del Giudice Sportivo e dispone l’accredito  della relativa tassa se versata.

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